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Regolamento

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Università degli Studi di Palermo

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione  

Regolamento

Servizio di Psicologia


Il Consiglio di Dipartimento di Scienza Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione n. 5 del 27.05.2020


Visto il “Regolamento di Ateneo per le Prestazioni Conto Terzi” emanato con D.R. n. 1863/2019 Prot. 49668 del 29/05/2019

Approva il seguente regolamento interno per le prestazioni svolte presso il Servizio di Psicologia (SdP) del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF). .


Art. 1
Definizione tipologia e ambito di applicazione


1. Il presente regolamento disciplina le attività retribuite del Servizio di Psicologia, svolte nell’interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati, avvalendosi del personale e delle strutture dell’Università degli Studi di Palermo

2. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono:

a) esami attitudinali, consulenze psicodiagnostiche, consultazioni e sedute di psicoterapia;
b) Attività di tipo sanitario non di tipo medico rivolte a bambini, adolescenti e adulti: valutazione neuropsicologica, valutazione psicodiagnostica, interventi di promozione del benessere personale, counseling e psicoterapia individuale, familiare e di gruppo.
c) forniture di servizi e prestazioni anche di tipo professionali svolti avvalendosi delle risorse universitarie.
d) Prestazioni di ricerca effettuata in base a contratti o convenzioni e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;
e) Prestazioni relative ad attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale non rientranti nei compiti istituzionali dell’Università, supervisione clinica;
f) Attività di tipo consulenziale di parte o d’ufficio; career counseling e bilancio di competenze per adolescenti ed adulti, gestione dei processi di selezione del personale, analisi dei fabbisogni formativi, interventi organizzativi, consulenza in casi di mobbing, valutazione dello stress lavoro-correlato.

3. Non rientrano nel presente regolamento, in quanto diversamente disciplinati:

a) i programmi di ricerca e formazione dell’Università, finanziati in tutto o in parte da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati;
b) la realizzazione di programmi di ricerca previsti dall’art. 1, comma 13, della legge 230/05, svolti al di fuori delle strutture dell’Ateneo, con oneri e impiego di attrezzature e collaboratori dell’ente committente;
le consulenze e le prestazioni professionali svolte a titolo personale, al di fuori dei locali universitari e senza l’utilizzo di risorse strumentali, finanziarie ed umane, disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra istituzionali;


Art. 2
Compiti del Consiglio di Dipartimento


1. Il Consiglio della struttura deve:

a) approvare le tariffe e i corrispettivi relativi alle prestazioni conto terzi, nonché la valorizzazione dell’impegno presunto per le tipologie di prestazioni;
b) Su proposta del Direttore, designare il Responsabile scientifico del Servizio tra docenti afferenti alla struttura, o il referente dell’attività e sulla base delle indicazioni di questi ultimi, individua il personale coinvolto;
Il Responsabile scientifico ha un mandato di tre anni. I docenti che nel corso di due anni solare non hanno collaborato attivamente o prodotto prestazioni a pagamento conto terzi, risultano decaduti tra gli afferenti al SdP.
2. Il Responsabile scientifico del Servizio individua, in funzione della prestazione e delle specifiche competenze richieste per il suo espletamento, i collaboratori tra i docenti che fanno parte dell’Equipe e li comunica all’Organo collegiale competente;
a) Il Responsabile scientifico del Servizio individua, altresì, i collaboratori tra il personale Tecnico Amministrativo, tenendo conto, in considerazione di professionalità equivalenti, di una adeguata turnazione e li comunica al Consiglio di Dipartimento.
b) Per le prestazioni routinarie le percentuali da ripartire al personale devono essere deliberate e/o aggiornate annualmente.

Art. 3
Ripartizione dei corrispettivi


1. In linea con quanto indicato nel regolamento conto terzi dell’Ateneo, si propone che i proventi derivanti dalle attività di cui al presente regolamento siano così ripartiti:

a) il 15% sarà destinato all’Amministrazione Centrale
b) il 20 % sarà destinata alle spese di funzionamento della struttura, ad interventi infrastrutturali ed ad acquisto di attrezzature;
c) il 65% dei proventi per singola prestazione sarà destinato ai compensi dovuti al personale coinvolto nella prestazione erogata così come di seguito specificato:
1. 60% al docente direttamente coinvolto nella prestazione. A discrezione del docente, tale compenso potrà essere liquidato in busta paga, o mantenuto in un fondo di ricerca di sua titolarità.
2. 5 % al personale amministrativo che curerà gli adempimenti di funzionamento del servizio.
Qualora, al fine di erogare i servizi di cui al presente regolamento, si rendesse necessario avvalersi di personale non strutturato, la quota di cui alla lettera c punto 1 sarà proporzionalmente ridotta per consentire il pagamento dei relativi oneri.
Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento, fatta salva preliminarmente l’aliquota destinata all’Ateneo, destini parte delle somme a borse di studio, assegni di ricerca, a contratti di ricercatore a tempo determinato o ad acquisto di attrezzature del valore imponibile superiore ai 20.000 euro, i corrispettivi da ripartire, sono quelli al netto di tali somme.


Art. 4
Tariffario

1. Il tariffario del Servizio di Psicologia viene sottoposto dal Responsabile all’approvazione del competente Consiglio di Dipartimento.
2. Le tariffe, da intendersi per ogni singola seduta, sono differenziate per fasce di reddito familiare in base agli indicatori della situazione economica secondo le tabelle presenti in Allegato 1, parte integrante del presente regolamento.
3. Le tariffe per prestazioni richieste da enti, associazioni e strutture esterne verranno pattuite con il/i committente/i.
4. Il Servizio può proporre un ciclo di incontri/sedute (individuali o di gruppo) a tariffe standard che verranno stabilite sulla base degli obiettivi e che non necessitano dell’esibizione del modello ISEE.


Art. 5
Modalità di accesso al Servizio e obblighi per l’utente

1. Gli utenti potranno accedere al servizio previa richiesta di primo incontro effettuata secondo quanto indicato sul sito del servizio.
2. Gli utenti si impegnano a versare le quote spettanti (con cadenza concordata) attraverso bonifico bancario e ad inviare tempestivamente ricevuta di pagamento al docente di riferimento e al responsabile amministrativo del Dipartimento.


Art. 6
Modalità di accesso al Servizio e obblighi per il docente

1. Il docente dovrà comunicare la propria disponibilità a erogare prestazioni conto terzi al Responsabile del Servizio che a sua volta le comunicherà al Direttore del Dipartimento.

2. Per le prestazioni erogate di cui all’articolo 1, punto 3, comma d, il docente incaricato, di norma dovrà avvalersi degli spazi del Servizio di Psicologia individuati all’interno del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione.

Ai fini dell’erogazione del Servizio ed in caso di eventuale temporanea indisponibilità degli spazi di cui al punto che precede, il Responsabile scientifico del Servizio potrà autorizzare l’eventuale utilizzo di spazi esterni, previa acquisizione di apposita attestazione rilasciata dal soggetto esterno ospitante circa la conformità di detti spazi alla normativa di cui al d.lgs. 81/08.

3. Il docente dovrà utilizzare i Moduli per la Richiesta di presa in carico preventivo e consenso informato, compilarli con l’utente e trasmetterli tempestivamente alla segreteria amministrativa per assegnazione del numero di protocollo e per l’archiviazione.