Struttura ospitante
La struttura ospitante, per poter accogliere tirocinanti, deve:
a) avere completato la procedura di stipula convenzione per tirocini curriculari con l’Ateneo, registrandosi su portale Almalaurea (https://almalaurea.unipa.it) seguendo le istruzioni riportate al link (https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/.content/documenti/istruzioni_portale_almalaurea_unipa_stipula_convenzione.pdf);
b) avere compilato e firmato, tramite firma digitale, la Convenzione-Quadro e averla inviata all’Ufficio Tirocini del Dipartimento (tirocinio.psicologia@unipa.it);
c) rilasciare al tirocinante il nullaosta (Modulo 1a. Nullaosta ente ospitante; Modulo 1b. Domanda di tirocinio ASP6 PA,nel caso di tirocini nell’ambito della ASP6 di Palermo).
Ulteriori informazioni e indicazioni sull’attivazione e il rinnovo delle convenzioni con UniPA sono reperibili al link https://www.unipa.it/servizi/tirocini/tirocinicurriculari, curato dalla U.O. Convenzioni per la Didattica e Tirocini curriculari. Questa Struttura è il riferimento per tutte gli aspetti legati alla procedura di stipula convenzione.
Tutor
Il tutor referente della sede del tirocinio è uno psicologo iscritto all’Albo professionale da almeno tre annualità, che intrattiene con la struttura ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente anche a titolo di volontariato o di collaborazione, per almeno 15 ore settimanali. Ciascun tutor può seguire fino ad un massimo di 5 tirocinanti.
Il tutor:
a) Predispone il progetto formativo su portale Almalaurea, di concerto con lo studente (Manuale per la gestione del progetto formativo su Almalaurea).
Nel caso dei TPV, nel menù a tendina “Scelta del tutor accademico” andrà selezionato “TPV L-24” o “TPV LM-51” (a seconda che il TPV riguardi il Corso di Studio Triennale o uno dei Corsi di Studio Magistrali).
Si rammenta che secondo l’Art. 2 del D. Interm. 5 luglio 2022, n. 654, il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilitaÌ€ procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio della professione di psicologo.
In particolare, secondo l’art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate: a) alla valutazione del caso; b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto; c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze; d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento; e) alla redazione di un report; f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi; i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Pertanto, nella definizione del progetto formativo del tirocinio, si raccomanda allo psicologo tutor di avere specifica cura nel riferirsi a competenze (campi da compilare: Competenze da sviluppare di base e professionalizzanti del progetto formativo), e a includere attività (campo da compilare: Attività previste del progetto formativo), riconducibili ai suddetti punti (si veda Manuale per la gestione del progetto formativo su Almalaurea);
b) Segue il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, assicurandogli l’inserimento nella Struttura ospitante e l’assistenza nei vari momenti operativi. Il tirocinante è tenuto a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) Firma il libretto del tirocinio, nella parte relativa alle presenze (Modulo 3a. Libretto presenze TPV esterno);
d) Fornisce una valutazione delle competenze maturate e un giudizio di idoneità (Modulo 4. Scheda di valutazione).
Nel caso di TPV in ambito lavoro-organizzazione-attività economiche, comunità, e limitatamente alle annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27, potrà essere “referente” del TPV uno psicologo iscritto all’Ordine, pur in carenza del requisito di anzianità di iscrizione previsto per svolgere la funzione di tutor; o, in subordine, un laureato magistrale (o equivalente) in Psicologia.
Nel caso di TPV in ambito scuola, e limitatamente alle annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27, potrà essere “referente” del TPV uno psicologo iscritto all’Ordine, anche se impegnato presso la sede del TPV per un numero di ore inferiore a 15.
Nel caso di TPV all’estero, il “referente” della sede del TPV deve essere in possesso di una laurea magistrale (o equivalente) in Psicologia.
Nei tre casi succitati, la Commissione Tirocini individuerà con risorse di personale proprie del Corso di Laurea, il tutor delle attività da affiancare al “referente” del TPV. Il tutor dovrà essere iscritto all’Ordine professionale degli Psicologi da almeno tre anni. Il TPV dovrà essere svolto sulla base di un progetto formativo, stipulato in conformità della normativa e delle linee di indirizzo, nel quale siano specificati i contenuti degli atti tipici/riservati oggetto del tirocinio stesso, prodotti sotto la supervisione del tutor.