1. Cosa fare in caso di assenza per malattia
Il dipendente deve:
- Inserire sul portale Presenze Irisweb (raggiungibile sia da pc che da smartphone) il giustificativo MALAT (solo per il primo giorno) entro e non oltre le ore 9.15 del giorno di assenza.
- Assicurarsi che il medico trasmetta all’INPS il certificato telematico di malattia o trasmettere - entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa - a malattie@unipa.it scansione della documentazione cartacea nei casi in cui non vi è certificato telematico.
NOTA BENE: SOLO I NEOASSUNTI, per i primi 6 mesi di servizio, dovranno trasmettere copia del certificato, anche se telematico, in quanto non sarà visibile automaticamente all’ufficio tramite il portale INPS.
1.1 Cosa fare in caso di impedimento (o ritardo) all’inserimento del giustificativo su irisweb
- Solo in caso di assoluto impedimento, scrivere una e-mail di richiesta inserimento tardivo a malattie@unipa.it oppure avvisare il proprio Responsabile che avrà cura di inviare la comunicazione mail in sua vece.
Si precisa, ulteriormente, che tale circostanza dovrà rimanere un caso assolutamente eccezionale e sporadico.
In base all’orario della comunicazione tardiva e alla possibilità di mettere in atto gli eventuali necessari adempimenti successivi, l’ufficio comunicherà se tale inserimento tardivo sarà accettato ed effettuato o se il dipendente dovrà usufruire di un permesso diverso dalla malattia ai fini della giustificazione dell’assenza.
1.2 Cosa fare in caso di indirizzo di degenza diverso dalla residenza o in caso di cambio reperibilità durante la malattia
- Innanzitutto, preliminarmente, ogni dipendente deve verificare che la residenza comunicata all’Università sia corretta seguendo questo percorso: nel portale Presenze Irisweb à Punto Informativo (nella barra dei menu) à Scheda anagrafica.
Se l’indirizzo è errato, va effettuata la modifica sulla sezione “Indirizzi” della propria intranet e – per scrupolo - va notificata la modifica via mail a malattie@unipa.it.
- Se comunque, durante la malattia, il dipendente si trovi in un indirizzo diverso dalla propria residenza, deve sempre comunicarlo entro le ore 9.15, a malattie@unipa.it.
NOTA BENE: non basta aver fatto indicare dal proprio medico il domicilio della malattia. - Qualora abbia dimenticato di effettuare tale comunicazione entro l’orario indicato o se, durante il periodo di malattia avesse necessità di variare l’indirizzo di reperibilità, il dipendente dovrà comunicarlo sia all’ufficio scrivendo a malattie@unipa.it, ma anche all’INPS mediante lo sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo (raggiungibile cliccando qui).
1.3 Ho inserito il giustificativo MALAT su irisweb, ma non ho richiesto e/o ottenuto il certificato medico. Cosa succede?
- È un errore da non commettere.
Soprattutto nei casi in cui l’INPS d’ufficio o l’Università abbiano avviato l’iter per la visita fiscale, non si può porre rimedio al problema: sarà considerata un’assenza ingiustificata, con la conseguente decurtazione stipendiale e possibile avvio di un procedimento disciplinare. -
Esclusivamente nei casi in cui la visita non fosse stata richiesta (né avviata d’ufficio dall’INPS), previa consultazione con l’U.O. “Gestione presenze e trattamento accessorio”, si potrà eccezionalmente coprire l’assenza del giorno con ferie o permessi.
1.4 Cosa fare se si vuole riprendere servizio in caso di guarigione anticipata (in caso di assenza per malattia inferiore a 60 giorni)
- Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la rettifica del precedente certificato con l’indicazione della nuova prognosi.
- Ottenuto il certificato medico telematico rettificato, dovrà inoltrare comunicazione a malattie@unipa.it indicando il numero di protocollo (PUC) del certificato.
- Nei remoti casi, in cui il certificato medico fosse stato rilasciato in modalità cartacea, dovrà essere inoltrata scansione del certificato con nuova prognosi a limitazione della precedente.
1.5 Cosa fare se ci si assenta per un periodo di malattia o infortunio superiore a 60 giorni continuativi?
- È necessario comunicare la data di rientro in servizio, al proprio Responsabile di Area/Servizio/Settore/Dipartimento e al Servizio Professionale Sistema di Sicurezza d’Ateneo (Viale delle Scienze - Edificio 6 - 90128 Palermo; sistemadisicurezza@unipa.it) con circa 5-6 giorni di anticipo.
- Il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza d’Ateneo provvederà ad indicare il nominativo del Medico Competente a cui dovrà essere inviata la documentazione medica relativa alla malattia o all’infortunio con durata superiore a 60 giorni continuativi, per valutare la necessità di sottoporre o meno il lavoratore a visita medica.
- Nella eventualità che il medico decida che la visita fisica non sia indispensabile, deve comunque rilasciare un giudizio di idoneità alla mansione specifica, necessario per il rientro al lavoro valutando la possibilità di un colloquio o monitoraggi a distanza tramite televisita.
- Qualora invece si dovesse ravvisare la necessità di visita medica in presenza, il primo giorno di ripresa dell’attività lavorativa sarà necessario presentarsi presso gli Ambulatori della UOS Ufficio del Medico Competente AOUP, in Via del Vespro 141, Edificio 26 A, primo piano, corridoio di sinistra.
I lavoratori dovranno portare con sé tutta la documentazione medica in proprio possesso relativa alla malattia che ha causato l’assenza e/o ad altri stati patologici concomitanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali di Pronto Soccorso, referti di visite specialistiche, referti di accertamenti diagnostici, attestazioni INPS o INAIL, ecc.).
- Si specifica che, qualora il lavoratore non disponga di un Giudizio di Idoneità alla mansione specifica in corso di validità, sarà necessario che il Responsabile di Area/Servizio/Settore/Dipartimento rimoduli temporaneamente le attività lavorative in modo che non vi sia esposizione a rischi per la salute normati ex D. lgs. 81/08. Il rientro alla piena operatività è subordinato al giudizio del medico competente.
2. Fasce orarie di reperibilitÃ
- Le visite mediche di controllo domiciliare potranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’art. 5 del D.L. n. 463 del 1983 comma 14, convertito nella L. 11.11.83 n. 638 che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito di relativo procedimento.
2.1 Cosa fare in caso di allontanamento dal domicilio indicato durante la malattia
Nel caso si abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici, terapie o per altri giustificati motivi la cui valutazione è rimessa all’Ateneo (ad esempio l’acquisto di farmaci) durante le fasce orarie di reperibilità, è necessario:
- Comunicare l’allontanamento dal domicilio preventivamente a malattie@unipa.it indicando la fascia oraria di allontanamento (ore antimeridiane o pomeridiane o entrambe);
- farsi rilasciare la certificazione di presenza in ambulatorio/laboratorio con l’indicazione degli orari di entrata e di uscita o conservare copia dello scontrino della farmacia con indicazione del C.F., della data e dell’ora.
2.2 Cosa succede se il medico fiscale inps si presenta per la visita di controllo e il dipendente si è allontanato dal domicilio?
- Premettendo che, avendo seguito le indicazioni del precedente punto 2.1, l’Amministrazione era stata già preavvisata dell’allontanamento dal domicilio, al dipendente sarà richiesto l’invio a malattie@unipa.it della idonea documentazione rilasciata dall’ambulatorio / laboratorio / farmacia.
- Il dipendente seguirà, inoltre, le istruzioni eventualmente indicate dal medico fiscale (che potrebbe convocarlo a visita ambulatoriale presso gli uffici dell’INPS).
2.3 Esclusioni dall’obbligo di reperibilitÃ
Non si ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
NOTA BENE: per potersi avvalere di tali benefici, il dipendente dovrà preliminarmente fare richiesta:
- nel caso di patologie gravi, inviando a malattie@unipa.it la certificazione medica, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica che attesti la grave patologia (vedi punto 9 del presente vademecum);
- nel caso di stati patologici connessi ad una invalidità pari o superiore al 67%, inviando a malattie@unipa.it copia della certificazione di invalidità;
- nel caso di malattia per causa di servizio, inviando a malattie@unipa.it copia dell’avvenuto riconoscimento della causa di servizio.
Dopo aver fatto questa preliminare richiesta, ogniqualvolta si debba prendere malattia nei casi di cui sopra, si deve:
- inserire su Irisweb il giustificativo MALAT avendo cura di selezionare la corretta motivazione ("patologia grave che richiede terapia salvavita” o “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta” o “malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio”);
- in presenza di certificato telematico, accertarsi che il medico abbia flaggato nel certificato medico una delle tre tipologie di cui sopra;
- in presenza di certificato cartaceo, inviarne copia a malattie@unipa.it avendo cura di aver fatto indicare dalla struttura o dal medico attestante che trattasi di malattia dovuta a una delle tre tipologie di cui sopra.
3. Uscita anticipata per indisposizione intervenuta durante l’orario di lavoro
Nel caso in cui il dipendente debba uscire anticipatamente per indisposizione intervenuta durante l’orario di lavoro, potrà, a propria scelta, ricorrere ai seguenti istituti:
- assenza giornaliera per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dallo stesso giorno della parziale prestazione lavorativa;
- permessi brevi soggetti a recupero (36 ore/anno - causale giustificativo 0405 su Irisweb);
- riposi compensativi (recupero di ore eccedenti disponibili – causale giustificativo 1101 su Irisweb);
- permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore/anno – causale giustificativo 0402 su Irisweb).
4. Ricovero ospedaliero / Day Hospital / day surgery
In caso di ricovero / Day Hospital / Day surgery, si è tenuti a:
- segnalare la data di ingresso in ospedale – anche in anticipo, quando il ricovero è programmato – sia al/alla Responsabile della propria struttura di appartenenza (telefonicamente o via e-mail), che all’Amministrazione Centrale via e-mail a malattie@unipa.it;
- inserire il giustificativo MALAT sul portale presenze “Irisweb” nel primo giorno di assenza selezionando la corretta motivazione per ricovero / day hospital / day surgery;
- assicurarsi che la struttura ospedaliera trasmetta all’INPS il certificato telematico di ricovero/malattia o trasmettere a malattie@unipa.it scansione della documentazione cartacea ricevuta (nei casi in cui non vi è certificato telematico) entro cinque giorni dall’evento;
4.1 Convalescenza post-ricovero / day hospital / day surgery
- La struttura ospedaliera (o il medico curante) dovrà certificare l’eventuale prognosi lavorativa per la convalescenza successiva alle dimissioni.
5. Cosa comporta l’accesso ad un pronto soccorso?
Nel caso di accesso del dipendente in pronto soccorso possono verificarsi tre diverse ipotesi:
- il paziente è dimesso senza permanenza notturna: deve essere richiesto alla struttura ospedaliera un certificato di malattia che copre tutta la giornata lavorativa (soggetto a decurtazione del trattamento accessorio);
- il paziente è dimesso dopo una permanenza notturna: deve essere rilasciato dalla struttura un certificato di ricovero che copre le due giornate lavorative (non soggetto a decurtazione del trattamento accessorio);
- il paziente è tenuto in pronto soccorso per più di una notte: deve essere rilasciato un certificato di ricovero che copre i giorni trascorsi in PS (non soggetto a decurtazione del trattamento accessorio).
6. Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
In caso di assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, in base alla vigente normativa, il dipendente può ricorrere – ai:
- Permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria (18 ore/anno – codice giustificativo MSP18 su Irisweb con inserimento successivo dell’attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione);
NOTA BENE: se il permesso viene fruito su base giornaliera, questa assenza viene sottoposta alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
6.1 Visite, terapie o esami diagnostici che danno luogo a malattia (c. 11, 12, 13 art. 101 del ccnl 2019/2021)
Qualora l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici sia concomitante ad una situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente per tutta la giornata o per più giorni (conseguente ad una patologia in atto e/o ad eventuali modalità di esecuzione delle visite/terapie/esami), la relativa assenza è imputata alla malattia.
In questi casi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia telematica del medico curante individuato;
b) attestazione (telematica o cartacea), redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione in cui venga attestata la prognosi lavorativa (ossia l'incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l'abituale, specifica, attività lavorativa a causa della visita/terapia/esame cui è stato sottoposto).
7. Durata massima della malattia e conseguenze sulla retribuzione
- Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi: si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
- Al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
- I periodi di malattia/ricovero ospedaliero vengono retribuiti in percentuale rispetto ai giorni complessivi di fruizione nell’arco di un triennio:
-
- al 100% i primi 270 giorni (9 mesi);
- al 90% i successivi 90 giorni (3 mesi);
- al 50% gli ulteriori 180 giorni (6 mesi).
Nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia viene corrisposto il solo trattamento economico di base con l’esclusione di ogni altra indennità, emolumento o trattamento accessorio.
Le trattenute sulle indennità accessorie vengono effettuate per ogni periodo di malattia, anche di un solo giorno e anche se si protrae per 10 giorni o più, ma in maniera non continuativa.
Non si applica la decurtazione nei casi di:
- ricovero ospedaliero / day hospital / day surgery;
- assenza per convalescenza post ricovero (opportunamente certificata, ossia con espressa indicazione nella certificazione della dicitura “convalescenza post ricovero” o “prognosi lavorativa di convalescenza” perché può essere diversa dalla cosiddetta prognosi clinica);
- assenza per infortunio sul lavoro;
- assenze dovute a patologie gravi, terapie salvavita, malattia per causa di servizio che richiedono l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Nel caso di fruizione del permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fruibile su base sia giornaliera che oraria), relativamente al trattamento economico, si applica quanto segue:
- nessuna decurtazione del trattamento economico accessorio per fruizione ad ore;
- decurtazione del trattamento economico accessorio per fruizione cumulativa per la durata dell’intera giornata lavorativa.
8. Quali sono le caratteristiche che un certificato medico deve avere per dar luogo ad assenza giustificata per malattia?
- Salvo caso eccezionali, il certificato deve essere inviato telematicamente dal medico curante o dalla struttura sanitaria all'INPS;
- Deve contenere informazioni univoche, ossia:
- i dati anagrafici del dipendente;
- indirizzo di reperibilità;
- diagnosi (che vedrà l’INPS) e prognosi “lavorativa” (ossia i giorni di riposo necessari)***;
- durata della malattia (data di inizio e fine);
- se cartaceo – oltre a quanto sopra - deve riportare chiaramente data di rilascio, firma e timbro del rilasciante.
*** Citando testualmente un messaggio INPS, “si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini. Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
Un classico esempio di certificato non valido, in tal senso, è costituito dalle dimissioni “di carta” da Pronto Soccorso (senza permanenza notturna e quindi in assenza di ricovero da potersi fare certificare) senza indicazione della prognosi (lavorativa).
9. Cosa fare in caso di malattia dovuta a grave patologia o a situazioni di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%
Come detto, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie e/o a stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
Per entrambe le casistiche, è necessario tuttavia:
- che il personale interessato presenti un’apposita richiesta all’U.O. “Gestione presenze e trattamento accessorio” (malattie@unipa.it), insieme alla relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASP (cliccando qui, potrete visualizzare l’informativa e la modulistica dell’ASP di Palermo) o struttura ospedaliera convenzionata che, in base alla casistica di riferimento, attesti:
- la sussistenza della grave patologia e le terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e la loro durata;
- lo stato di invalidità pari o superiore al 67%.
Dopo aver fatto questa preliminare richiesta, ogniqualvolta si debba prendere malattia nei casi di cui sopra, si deve:
- inserire su Irisweb il giustificativo MALAT avendo cura di selezionare la corretta motivazione ("patologia grave che richiede terapia salvavita” o “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”).
- Per i giorni di assenza dovuti alle conseguenze delle terapie delle gravi patologie o connessi allo stato di invalidità riconosciuta, il medico curante, nel compilare il certificato telematico, dovrà aver cura di valorizzare lo specifico campo agevolazioni scegliendo a seconda del caso “terapie salvavita” o “invalidità riconosciuta”.
- Nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, il medico dovrà attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità e dell’applicazione dei benefici previsti dal CCNL relativamente alla mancata decurtazione economica della/e giornata/e lavorativa/e.
10. Cosa fare in caso di necessità di congedo per cure per invalidi con riduzione della capacità lavorative superiore al 50%
Il dipendente cui sia stata ascritta un’invalidità civile superiore al 50% - sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta – ha diritto ogni anno ad un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, anche non continuativi, su sua richiesta e previa autorizzazione della ASP competente.
È necessario, dunque:
- che il personale interessato presenti un’apposita richiesta all’U.O. “Gestione presenze e trattamento accessorio” (malattie@unipa.it), insieme alla relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASP (cliccando qui, potrete visualizzare l’informativa e la modulistica dell’ASP di Palermo);
Dopo aver fatto questa preliminare richiesta ed essendo stati pertanto autorizzati, ogniqualvolta si voglia fruire di tale congedo, si deve:
- inserire su Irisweb il giustificativo PTER “Permesso per terapie 30 giorni anno”;
- inserire successivamente su Irisweb idonea documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta sottoposizione alle cure effettuate presso la struttura sanitaria.
Per quanto riguarda la natura giuridica del congedo in esame:
- ai fini della retribuzione, si riceve un trattamento uguale alle assenze per malattia (decurtazione del trattamento accessorio limitatamente ai primi dieci giorni di ogni richiesta di congedo);
- L’assenza non si computa nel periodo di comporto.
11. Malattia e ferie
La malattia interrompe le ferie in caso di:
- ricovero ospedaliero;
- prognosi superiore a 3 giorni, attestata da certificato medico e accertabile con visita medico legale.
12. Malattia provocata da terzi
- Nel caso in cui l’infermità derivante da malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione, al fine di consentirle un’eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile diretta ad ottenere il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte, compresi gli oneri riflessi inerenti.
13. Cosa fare in caso di infortunio
adempimenti del lavoratore
- Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada nell’esercizio della propria attività, anche se di lieve entità, al proprio Responsabile di struttura.
Allo stesso Responsabile (e, per conoscenza, a malattie@unipa.it ai fini della corretta gestione del cartellino presenze) deve, inoltre, fornire tempestivamente i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
- Come riportato dall’INAIL nella sezione dedicata del loro sito, in base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nella struttura più vicina;
- rivolgersi al proprio medico curante.
- In ogni caso, occorre spiegare al medico le cause e le circostanze dell’infortunio al fine della corretta compilazione del certificato medico di infortunio.
- Qualunque medico presti assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico telematico INAIL nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Inail.
Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico del certificato attraverso il servizio messo a disposizione sul portale INAIL, ma utilizzi il modello cartaceo (mod. 1ss New o Mod. 5ss bis), spetta al lavoratore\infortunato consegnare una copia cartacea del certificato al suo datore di lavoro. L'invio all'Inail dovrà invece essere effettuato dal medico, mezzo PEC, alla Sede competente per domicilio del lavoratore.
- Il dipendente deve fornire all’Università i riferimenti del primo certificato medico telematico INAIL (fac-simile visibile qui) - il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso - e degli eventuali ulteriori certificati, scrivendo a malattie@unipa.it.
- Se l’infortunio dovesse prolungarsi oltre i giorni di prognosi indicati nel primo certificato medico rilasciato, il lavoratore può presentarsi presso gli ambulatori della competente sede Inail per il prosieguo delle cure e il riconoscimento dell’evento lesivo, ovvero può chiedere al proprio medico di base di compilare e trasmettere all’Inail il certificato medico INAIL continuativo e/o definitivo.
adempimenti del Responsabile di struttura / datore di lavoro
- Il Responsabile di struttura è tenuto a curare gli adempimenti in materia di obbligo di denuncia di infortunio, come indicato dal Regolamento per la disciplina degli obblighi e delle procedure in tema di infortuni sul lavoro.
- Il Responsabile di struttura/Datore di lavoro è individuato nei:
Direttori dei Dipartimenti
Direttore Generale
Dirigenti di Aree
Responsabile dei Poli Decentrati
- Il Responsabile di struttura/Datore di lavoro è responsabile dell’invio delle denunce di infortunio all’INAIL entro due giorni da quello in cui la struttura viene in possesso dei dati del certificato medico dell’infortunato, per i casi con prognosi di almeno quattro giorni oltre quello dell’evento e per i dipendenti che afferiscono alla propria struttura, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
Copia della denuncia di infortunio deve essere trasmessa a infortuni-inail@unipa.it
* per approfondimenti sull’infortunio, consultare le faq Inail e il Regolamento per la disciplina degli obblighi e delle procedure in tema di infortuni sul lavoro.
13.1 Cosa fare in caso di ricaduta dell'infortunio?
- Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore dovesse segnalare esiti conseguenti all’infortunio può chiedere all’INAIL sulla base di nuova documentazione medica che certifica un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta la riapertura dell’infortunio già definito (riammissione in temporanea).
Documenti utili da consultare in materia di malattia e infortuni
Sulle malattie:
Sugli infortuni:
Sulla normativa:
- CCNL Università (rif. Art. 35 “Assenze per malattia” ccnl 2006-2009 integrato dall’art. 34 ccnl 1998-2001; Art. 101 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami” ccnl 2019-2021);
- Circolare n. 7/2008 della Funzione Pubblica (“Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”);
- Art. 71 D.L. 112/2008 e ss.mm.ii. (“Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”);
- D.P.C.M. n. 206 del 17 ottobre 2017 (“Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”);
- Messaggio INPS n. 4640 del 22.12.2023 (“Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità”) con modifica delle fasce orarie di reperibilità;
- Art. 10 del “Regolamento sulla rilevazione delle presenze del personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Palermo”
- Art. 41 comma 2 lettera e-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in materia di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza per motivi di salute e/o infortunio
