7. Durata massima della malattia e conseguenze sulla retribuzione
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- Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi: si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
- Al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
- I periodi di malattia/ricovero ospedaliero vengono retribuiti in percentuale rispetto ai giorni complessivi di fruizione nell’arco di un triennio:
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- al 100% i primi 270 giorni (9 mesi);
- al 90% i successivi 90 giorni (3 mesi);
- al 50% gli ulteriori 180 giorni (6 mesi).
Nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia viene corrisposto il solo trattamento economico di base con l’esclusione di ogni altra indennità, emolumento o trattamento accessorio.
Le trattenute sulle indennità accessorie vengono effettuate per ogni periodo di malattia, anche di un solo giorno e anche se si protrae per 10 giorni o più, ma in maniera non continuativa.
Non si applica la decurtazione nei casi di:
- ricovero ospedaliero / day hospital / day surgery;
- assenza per convalescenza post ricovero (opportunamente certificata, ossia con espressa indicazione nella certificazione della dicitura “convalescenza post ricovero” o “prognosi lavorativa di convalescenza” perché può essere diversa dalla cosiddetta prognosi clinica);
- assenza per infortunio sul lavoro;
- assenze dovute a patologie gravi, terapie salvavita, malattia per causa di servizio che richiedono l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Nel caso di fruizione del permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fruibile su base sia giornaliera che oraria), relativamente al trattamento economico, si applica quanto segue:
- nessuna decurtazione del trattamento economico accessorio per fruizione ad ore;
- decurtazione del trattamento economico accessorio per fruizione cumulativa per la durata dell’intera giornata lavorativa.
