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Servizio di sorveglianza sanitaria

20-mar-2017

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Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, all’Art. 2, comma m), la sorveglianza sanitaria è definita come: “Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Secondo l’art 41 del D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm. la sorveglianza sanitaria si attua mediante: 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati ai rischi valutati e ritenuti necessari dal medico competente, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità; 

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c) inidoneità temporanea; 

d) inidoneità permanente. 

Gli studenti dei vari Corsi di Laurea, qualora esposti ai rischi normati dalla legislazione vigente in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ad esempio nelle attività di tirocinio, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori, pertanto sono sottoposti all’attività di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente designato dal Datore di Lavoro.

Per quanto concerne i Corsi di Laurea della Scuola di Medicina, da anni viene effettuata l’attività di sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti esposti a rischi, la cui valutazione è a carico del Datore di Lavoro, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

I lavoratori esposti ai vari rischi valutati hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, come recita l’Art. 20 comma i) del D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm.

Le attività di sorveglianza sanitaria si svolgono presso l’UOSD di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”, diretta dalla Prof.ssa Maria Gabriella Verso.