Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti
Titolo I
Norme comuni
Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all’art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all’Università di Palermo, in attuazione al dettato dell’art. 1 , comma 10, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e del relativo Decreto Ministeriale di attuazione dell’8 luglio 2008.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il conferimento a soggetti esterni di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio di cui all’art. 3 del D.M. n. 270/04 e in quelli già attivati in relazione al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.M. 8/7/2008 che fa salva l’applicabilità per le attività didattiche integrative della disciplina di cui al D.M. n. 242/98.
3. Sono, infine, disciplinati dal presente regolamento gli incarichi a soggetti esterni all’Università per lo svolgimento di attività formative di carattere generale ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera d)del D.M. 270/04 e per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell’area sanitaria.
4. L’Università di Palermo può conferire incarichi di cui ai commi precedenti sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio.
Art. 2
Destinatari degli incarichi
1. Destinatari degli incarichi di cui all’art. 1, comma 1, del presente Regolamento possono essere:
a) Professori, Ricercatori, Assistenti Ordinari nonché Tecnici Laureati previsti all’art. 16 della Legge 19/11/1990 n. 341, in servizio presso l’Università di Palermo o altre Università, in particolare le Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione;
b) soggetti interni, all’Università di Palermo o di altre Università statali (Ricercatori a tempo determinato, Assegnisti di Ricerca e/o Titolari di borsa di studio o di ricerca, di durata almeno annuale, che hanno già conseguito il titolo di Dottore di ricerca, Lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n.236/95 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8.07.2008) che abbiano svolto un’adeguata attività di ricerca debitamente documentata;
c) soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo. Gli incarichi di insegnamento, senza oneri per l’Università, possono altresì essere attribuiti ad esperti appartenenti ad enti Pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, fermo restando i requisiti di cui al comma successivo.
2. La qualificazione dell’attività di ricerca svolta dai soggetti interni ovvero dei titoli scientifici e professionali posseduti dai soggetti esterni è certificata dal/dai Dipartimento/i a cui afferisce il settore scientifico disciplinare (SSD) relativo all’incarico di insegnamento.
3. Destinatari degli incarichi di cui all’art. 1, comma 2 e 3, del presente Regolamento possono essere unicamente i soggetti esterni di cui al comma 1, lettera e).
4. Non possono essere conferiti incarichi di cui all’art. 1, comma 1, del presente Regolamento al personale tecnico - amministrativo in servizio presso le Università.
Titolo II
Norme per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all’art. 3 del D.M. 270/04
Art. 3
Procedura preliminare
1. Le Facoltà, in sede di programmazione delle attività didattiche, assegnano i compiti didattici istituzionali ai Professori e ai Ricercatori in servizio presso la Facoltà stessa, sentiti i docenti interessati. Il compito didattico istituzionale dei Professori, che in termini di impegno orario è definito dalle normative vigenti, deve comunque assicurare le coperture di insegnamenti per un numero di CFU compreso tra 6 e 12 e per un numero di ore di didattica frontale compreso almeno tra 60 e 120 nel rispetto dell’art. 26, commi 2, lettera a), e 4, del Regolamento Didattico di Ateneo;in particolare l’art. 1, comma 16, della Legge 230/2005 prevede che, per i professori che saranno nominati ai sensi delle nuove procedure previste dalla Legge 230/2005 (5/11/2005) o per quelli che hanno optato per il regime stabilito dalla suddetta legge, che recita: «resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale».
2. L’assegnazione del compito didattico istituzionale del Professore ha validità per l’anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l’anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte della Facoltà o del Docente. Le Facoltà possono anche affidare insegnamenti ai docenti (Professori e Ricercatori), senza applicare l’art. 4 del presente regolamento, come carico didattico aggiuntivo ai Professori e come carico didattico, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge 230/05, ai Ricercatori, a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di disponibilità degli insegnamenti predisposto dalle Presidenze di Facoltà.
3. Le Facoltà, in sede di programmazione delle attività didattiche e dopo l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ed aggiuntivi ai Professori e ai Ricercatori in servizio presso la Facoltà stessa, definiscono annualmente gli insegnamenti da conferire, a titolo oneroso o gratuito,mediante affidamento a personale di ruolo nelle università o mediante contratto di diritto privato a soggetti interni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), e esterni al sistema universitario.
4. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. j), dello Statuto dell’Università di Palermo il Consiglio di Facoltà, su proposta formulata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. h), dello Statuto, dal Consiglio di Interclasse o dal Corso di studio competente, esaminato il parere obbligatorio e non vincolante emesso dal/dai Consiglio/i di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. m), dello Statuto,delibera il conferimento dell’incarico di insegnamento.
Art. 4
Procedure di selezione
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all’art. 1, comma 1, le Facoltà, salvo i casi di conferimento diretto previsti dal presente regolamento, indicono con specifici bandi le procedure di selezione.
2. I bandi di selezione devono specificare:
a) la denominazione dell’insegnamento da conferire, l’indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata, annuale o pluriennale, dei corsi da conferire, le ore di lezione ed i relativi crediti formativi universitari (CFU);
b) l’indicazione del/dei Dipartimento/i che esprime/mono parere sull’attività di ricerca svolta daisoggetti interni richiedenti o sulla qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai soggetti esterni richiedenti;
c) se il conferimento dell’incarico di insegnamento è a titolo gratuito o retribuito;
d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d’urgenza,non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. I bandi, resi pubblici per affissione all’albo della Facoltà o per via telematica sul sito di ogni Facoltà, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. dell’8/7/2008 devono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell’assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.
4. I bandi di selezione devono riportare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuatala valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere.
5. Per gli incarichi conferiti a titolo retribuito, i bandi di selezione devono indicare la copertura finanziaria.
6. L’attività didattica svolta non da luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università.
Art. 5
Conferimento diretto
1. Il Consiglio di Facoltà, su richiesta del Consiglio di Interclasse o Corso di Studio e previo parere del Consiglio di Dipartimento competente a norma dell’art. 2, comma 2, del presente regolamento,può conferire incarichi di insegnamento ad eminenti studiosi, italiani o stranieri, anche in relazione alla adesione dell’Università di Palermo a programmi internazionali di rilevante importanza, o in servizio presso Università straniere con le quali la Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all’articolo che precede.
2. La qualifica di "eminente studioso" deve risultare dalla rilevanza dei contributi scientifici apportati, dai riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale, dal conseguimento all’estero di un’idoneità accademica di pari livello a quella del professore universitario.
Art. 6
Specifici contenuti degli incarichi
1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell’art. 26 del Regolamento Didattico dell’Università di Palermo.
2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall’art. 19, comma 7, dello Statuto dell’Università di Palermo. Per i soggetti interni ed esterni all’Università è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.
3. A norma dell’art. 3, comma 1, lett. e), del D.M. 8.07.2008, le modalità dell’eventuale partecipazione dei soggetti con incarico di insegnamento ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell’ambito di rapporti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, saranno stabilite con apposito regolamento di Ateneo da emanarsi.
Art. 7
Incarichi di insegnamento a Professori e Ricercatori in servizio nell’Università
1. Ai Professori possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento per affidamento a titolo gratuito o, se hanno già garantito la copertura di insegnamenti per almeno 120 ore di didattica frontale, a titolo retribuito.
2. I Ricercatori, nell’ambito dei propri compiti didattici assegnati annualmente dal Consiglio di Facoltà, possono chiedere anche un incarico di insegnamento per affidamento a titolo gratuito.
3. Le Facoltà possono conferire solo ai Ricercatori ai quali sono stati già conferiti insegnamenti a qualsiasi titolo (carico didattico ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge 230/05 o affidamento a titolo gratuito), almeno per complessive 60 ore di didattica frontale, un ulteriore insegnamento a titolo retribuito.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera annualmente il compenso relativo agli incarichi di insegnamento per affidamento in relazione alle disponibilità di bilancio di Ateneo.
Art. 8
Incarichi di insegnamento a soggetti interni ed esterni all’Università
1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio,secondo i criteri e le modalità di selezione di cui all’art. 4, l’Ateneo può conferire incarichi di insegnamento nei moduli didattici attivati nei Corsi di Studio di cui al D.M. n. 270/04 attraverso la stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito o oneroso, di durata annuale o pluriennale,con i soggetti interni ed esterni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e lett. e), del presente regolamento.
2. Il numero dei crediti relativi ad insegnamenti conferiti con contratto di diritto privato a soggetti interni ed esterni non può superare, per ciascun Corso di Studio, la misura di 1/3 dei crediti frontali previsti dall’ordinamento per il conseguimento del titolo (60 CFU per il Corso di laurea,40 CFU per Corso di Laurea Magistrale, 100 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, 120 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a sei anni).
3. Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Studio attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere di Facoltà e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.
Art. 9
Modalità di stipula del contratto per soggetti interni ed esterni all’Università
1. A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto interno o esterno sarà predisposto a cura dell’Ufficio competente, firmato dal Preside della Facoltà in qualità di ufficiale rogante e stipulato dal Rettore.
2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell’iter di stipula del contratto.
3. All’atto della predisposizione del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Preside della Facoltà competente, al termine dell’anno accademico relativo all’affidamento.
4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.
Art. 10
Oggetto del contratto per soggetti interni ed esterni all’Università
1. Il contratto dovrà prevedere:
a) l’indicazione dell’anno accademico di riferimento;
b) la data di inizio e fine dell’attività;
c) l’oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
f) per i contratti a titolo oneroso, l’importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;
g) l’indicazione che l’attività didattica svolta non da luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università;
h) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Facoltà e il programma non risulti coerente con gli obiettivi formativi dell’insegnamento contenuti nel regolamento didattico del Corso di Studio.
2. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 6, comma 3, i contratti potranno prevedere le modalità dell’eventuale partecipazione dei soggetti incaricati ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell’ambito di rapporti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 11
Compenso e modalità di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. dell’8/7/2008, il trattamento economico è determinato nei limiti della compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro per la Funzione pubblica.
2. In attesa dell’emanazione del Decreto Interministeriale di cui al comma precedente, sarà garantita una retribuzione minima di €. 30,00 (Euro trenta/00) per ora di insegnamento al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.
3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà che certifichi il regolare svolgimento del corso.
4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. dell’8/7/2008 , in materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L’Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 12
Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo, ai sensi dell’art. 4 , comma 1, del D.M. dell’8/7/2008, possono avere durata annuale o pluriennale.
2. Gli incarichi di insegnamento a soggetti interni ed esterni possono essere rinnovati, fino ad un massimo di due volte, con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, previa valutazione dell’attività svolta effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole dell’Osservatorio Permanente della Didattica sulla congruità del programma dell’insegnamento svolto dal Docente con gli obiettivi formativi contenuti nel regolamento didattico del Corso di Studio. La durata massima dell’incarico è pari a sei anni anche non consecutivi.
3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Titolo III
Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali
Art. 13
Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative
1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio competente, la Facoltà può stipulare contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative con esperti che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell’insegnamento ufficiale, nonché Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato specifici accordi di cooperazione.
2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l’acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all’insegnamento stesso.
3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione della Facoltà o del Corso di Studio.
Art. 14
Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti
1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l’art. 9 del presente regolamento.
Art. 15
Oggetto del contratto
I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l’indicazione:
a) dell’anno accademico di riferimento;
b) dell’oggetto della prestazione;
c) dell’insegnamento ufficiale nell’ambito del quale è svolto il corso integrativo;
d) delle modalità di svolgimento dell’attività didattica;
e) del numero di ore in cui deve essere espletata l’attività didattica;
f) dell’inizio dell’attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
g) dell’attestazione della copertura finanziaria;
h) dell’importo del compenso al lordo delle ritenute di legge.
Art. 16
Compenso e modalità di pagamento
1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa è determinato nella misura minima di €. 25,00(Euro venticinque/00) per ora di insegnamento al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà sul regolare svolgimento del corso.
Art. 17
Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico e i relativi incarichi possono essere rinnovati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 242/98, per non più di sei anni.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Titolo IV
Norme per il conferimento di incarichi per attività formative
Art. 18
Contratti per lo svolgimento di attività formative di carattere generale
1. Su motivata richiesta del Consiglio di Interclasse o di Corso di studio competente, la Facoltà può stipulare contratti per lo svolgimento di attività formative di carattere generale previste dall’art.10, comma 5, lett. d), del D.M. n. 270/04 con esperti esterni.
2. I crediti corrispondenti alle suddette attività vengono computati nell’ambito del limite massimo previsto per l’attribuzione di contratti in un Corso di Studio di cui all’art. 8, comma 2, del presente regolamento.
3. Tale attività didattica, frontale e/o di laboratorio, può gravare sulla voce di bilancio prevista per il funzionamento di laboratori o su fondi di altra provenienza.
Art. 19
Contratti per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell’area sanitaria
1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, possono essere attribuite per contratto ad esperti esterni, fatta eccezione per il personale in servizio presso Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi di Laurea. Tali attività non possono superare il limite massimo di 30 CFU per Corso di Laurea.
2. L’attività e prestazioni potranno essere attribuite a titolo gratuito a personale dell’area sanitaria appartenente ai ruoli delle strutture presso cui si svolge l’attività formativa in forza del D.L.30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.
Art. 20
Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti
1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui agli artt. 18, 19 sono conferiti con le modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2. Per la stipula dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applica l’art. 9 del presente regolamento.
Art. 21
Oggetto dei contratti
I contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative devono contenere l’indicazione:
a) dell’anno accademico di riferimento;
b) dell’oggetto della prestazione;
d) delle modalità di svolgimento dell’attività formativa;
e) del numero di ore in cui deve essere espletata l’attività formativa;
f) dell’inizio dell’attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
g) dell’attestazione della copertura finanziaria;
h) dell’importo del compenso al lordo delle ritenute di legge.
Art. 22
Compenso e modalità di pagamento
1. Il compenso per i contratti per lo svolgimento di attività formative di cui all’art. 18 è determinato nella misura minima di €. 25,00 (Euro venticinque/00) al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.
2. Il compenso per i contratti per lo svolgimento di attività formative di cui all’art. 19 è determinato nella misura minima di €. 10,00 (Euro dieci/00) per ogni ora di didattica frontale e/o laboratorio al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.
3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà sul regolare svolgimento dell’attività formativa.
Art. 23
Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico e i relativi incarichi possono essere rinnovati, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 242/98, per non più di sei anni.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Titolo V
Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso
Art. 24
Decadenza dal diritto al conferimento dell’incarico
1. Decadono dal diritto al conferimento dell’incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.
Art. 25
Risoluzione del contratto
1. Il contratto si risolve automaticamente se l’incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza la Facoltà competente è tenuta a dare comunicazione al competente Ufficio dell’Amministrazione centrale.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Preside della Facoltà.
3. E’ comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l’utilità dell’intera prestazione.
Art. 26
Poli decentrati e Corsi convenzionati
Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte economica che graverà sull’ente convenzionato. Le limitazioni inerenti la retribuzione dell’incarico previste all’art. 7, commi 1 e 3, non si applicano ai Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori.
Titolo VI
Norme finali, abrogative e transitorie
Art. 27
Entrata in vigore
1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall’anno accademico 2009/2010.
Art. 28
Abrogazione del Disciplinare per i Professori a contratto
1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Disciplinare per i Professori a Contratto approvato dal Senato Accademico il 14 marzo 2005 e modificato il 9ottobre 2006.
Art. 29
Norma transitoria
1. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi di insegnamento da conferire nell’ambito dei Corsi di Laurea avviati nell’anno accademico 2008/2009 disciplinati ai sensi del D.M. 509/99che rimangono attivi fino alla durata legale del Corso di studio (fino al 2010-2011 per le Lauree,fino al 2009-2010 per le Lauree specialistiche, fino al 2012-2013 per le Lauree quinquennali a ciclo unico e fino al 2013-2014 per le Lauree a ciclo unico di durata legale pari 6 anni).
2. Fino all’emanazione dei DD.MM. delle classi di Laurea dell’ordinamento D.M. 270/04, il presente regolamento si applica, altresì, ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che saranno attivati, a partire dall’A. A. 2009-2010, con l’ordinamento D.M. n. 509/99.