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Regolamento della Scuola di Medicina e chirurgia

20-mar-2017

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Viste le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo, la Scuola di Medicina e Chirurgia sta rielaborando il proprio Regolamento. Sino ad avvenuta approvazione, la Scuola adotta lo schema di Regolamento generale, che si riporta di seguito

Art. 1 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per
- SCUOLA: la Struttura di raccordo, denominata Scuola di Medicina e chirurgia, che è una Struttura Didattica dell’Università degli Studi di Palermo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti dell’Ateneo che la compongono.
- REGOLAMENTO: il Regolamento della Scuola di Medicina e Chirurgia che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale d’Ateneo, è elaborato ed approvato dal Consiglio della Struttura di Raccordo e deve contenere le norme di convocazione e di funzionamento del Consiglio e disciplina, attenendosi alle disposizioni di Legge e dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento della Scuola, nonché le competenze a questa demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto.
- DIPARTIMENTI: le strutture accademiche che concorrono a costituire la Scuola.
- CORSO DI STUDIO (CdS): Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Corso di laurea triennale.
- DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO DI UN CORSO DI STUDIO: il Dipartimento che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, rappresenta la struttura di riferimento.

Art. 2 - Scuola

  1. L’istituzione della Scuola è proposta da più Dipartimenti, che concorrono a costituirla, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e di complementarietà formativa.
    L’elenco di tali Dipartimenti e quello dei corsi di studio è riportato nell'allegato A.
  2. La Scuola ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal Bilancio unico di Ateneo e, tramite il Consiglio e gli altri organi, di cui al successivo art. 3 ed i relativi uffici:
    • organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati;
    • avanza e/o coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della stessa, degli spazi, delle strutture comuni e comunque di tutte le aree o locali interessati alla erogazione della didattica, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici e/o informatici;.
  3. Le attività della Scuola sono finalizzate alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze, al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e del livello di internazionalizzazione dell’Ateneo; in particolare la Scuola gestisce i servizi comuni, le tipologie di attività che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali e l’organizzazione degli studi.
  4. Le attività didattiche sono quelle svolte nei Corsi di Studio incardinati nei Dipartimenti che costituiscono la Scuola e ad essa conferiti e, ove presenti, nelle Scuole di Specializzazione che afferiscono alla Scuola,.
    La Scuola promuove le interazioni e le sinergie delle attività didattiche tra i Dipartimenti, sulla base delle delibere adottate dai rispettivi Consigli;
  5. Per il coordinamento e l’organizzazione delle suddette funzioni la Scuola, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento:
    1. verifica che l’offerta formativa complessiva rispetti gli indicatori programmatici degli organi di governo dell’Ateneo ed i parametri ministeriali di accreditamento, valutandone la sostenibilità anche dal punto di vista finanziario;
    2. analizza, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, l’utilizzo del personale docente afferente ai Dipartimenti e delle risorse logistiche disponibili anche avanzando proposte integrative, o difformi;
    3. propone agli organi di governo ipotesi di razionalizzazione e di soluzione ad eventuali scoperture di insegnamenti con docenti di Dipartimenti ad essa aderenti o, tramite la competente Scuola, di altri Dipartimenti, formulando agli stessi la richiesta di impegno di docenza;
    4. all’esito positivo della valutazione sottopone la proposta di Offerta Formativa annuale all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico, allegando una relazione analitica sull’utilizzazione dei Docenti dei Dipartimenti che la compongono e delle risorse logistiche, evidenziando esuberi e carenze, anche con riferimento a singoli SSD o a singoli Corsi di Studio. In proposito, può chiedere la revisione di delibere dei Dipartimenti e qualora fosse nella impossibilità di raggiungere una deliberazione concertata, inoltra agli organi collegiali la proposta e le delibere dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio interessati per i provvedimenti conseguenti;
  6. Relativamente alla gestione, assistenza e coordinamento delle attività didattiche ordinarie la Scuola:
    1. esegue il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività formative e può svolgere correlate funzioni eventualmente delegate dai Consigli di Dipartimento e dai Consigli di Corso di Studio;
    2. qualora il singolo Corso di Studio preveda l’utilizzazione di docenti afferenti a più Dipartimenti aderenti alla/e Scuola/e, allo scopo di uniformare le procedure amministrative, nell’interesse del Corso, la Scuola, che dispone di personale allo scopo dedicato, su esplicita delega dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio, svolge funzioni di gestione delle attività didattiche. Tra queste può anche emanare i bandi per la copertura degli insegnamenti, anche con contratto di diritto privato (a titolo retribuito o gratuito); per i contratti a titolo gratuito di cui all’art. 23, c.1 L. 240/2010, sottopone le proposte di affidamento alla prevista valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo e le relative rendicontazioni agli Uffici dell’Amministrazione Centrale;
    3. istruisce e definisce, su proposta dei Corsi di Studio, procedure relative alle convenzioni per le attività di stage e tirocinio con Enti esterni;
    4. raccoglie al termine dell’anno accademico (30 settembre di ciascun anno) e comunque, non oltre il 15 ottobre, il prospetto riassuntivo dell’attività didattica effettivamente svolta dal docente e debitamente firmato con validità di autocertificazione, provvede alla sua conservazione nell’archivio della Scuola e ne trasmette copia ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 
    5. richiede e raccoglie le nomine a “Cultori della Materia” individuati e trasmessi dai Consigli di Corso di Studio e li segnala ai Manager didattici per gli eventuali impieghi nelle commissioni di esame.

Art. 3 - Organi

  1. Sono organi della SCUOLA:
    1. il Presidente
    2. il Consiglio,

È altresì istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), di cui all’art. 32 dello Statuto,

Art. 4 – Presidente

  1. Il Presidente, che è il rappresentante della Scuola ed il responsabile delle relative attività.
    1. convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
    2. cura l’esecuzione delle deliberazioni;
    3. interviene, per le azioni di pertinenza negli atti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola;
    4. approva le convocazioni delle assemblee studentesche di Scuola;
    5. promuove e firma le convenzioni di competenza della Scuola;
    6. sovrintende al coordinamento del regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative di competenza della Scuola ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
    7. designa, tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Scuola, che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo, un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo;
    8. può altresì delegare specifiche funzioni ad altri Docenti componenti del Consiglio della Scuola.

Art. 5 - Elezione del Presidente

  1. Il Presidente è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno della Scuola che non abbiano altri incarichi di governo di Ateneo e per i quali non è prevista la cessazione dal servizio entro la durata del mandato. Il Presidente dura in carica tre anni.
  2. Votano per l’elezione del Presidente tutti i componenti del Consiglio della Scuola.
  3. A termine del triennio, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissioni del Presidente stesso, accettate dal Rettore, il Decano dei componenti del Consiglio della Scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo di prima fascia, indice le elezioni del Presidente. Le elezioni devono essere indette almeno 15 giorni prima della votazione e deve esserne data comunicazione a tutto il corpo elettorale.
  4. Le procedure elettorali seguono le prescrizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento per le Elezioni di Ateneo.

Art. 6 - Consiglio - Composizione

  1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
    1. il Presidente, che lo convoca e lo presiede;
    2. i Direttori dei Dipartimenti che concorrono all’istituzione della Scuola;
    3. una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola. Una parte fino alla metà è formata dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, sui quali la Scuola esercita l’attività di cui all'art. 32, comma 3, dello Statuto. I Coordinatori dei Consigli di Corso di studio sono eletti in un collegio unico dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola. La rimanente parte viene individuata con modalità elettiva tra i componenti delle Giunte di Dipartimento che partecipano alle Strutture di raccordo, assicurando almeno un componente per fascia;
    4. una rappresentanza degli studenti afferenti alla Scuola pari al 20% del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni;
    5. il Manager didattico, senza diritto di voto.
  2. I componenti elettivi della Scuola durano nella carica tre anni, ad eccezione della componente studentesca, di cui alla lett. d. del comma 1, che dura nella carica due anni.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su richiesta del Presidente e senza diritto di voto:

  • il Manager didattico e il Segretario amministrativo anche al fine di coadiuvare il Segretario nella verbalizzazione;
  • i Delegati alla Didattica dei Dipartimenti, i Coordinatori di Corsi di Studio non eletti nel Consiglio e altri soggetti esterni.

Art. 7 - Elezione dei componenti del Consiglio della Scuola

  1. La componente del Consiglio di cui all’art. 6, comma 1, lett. c. è eletta come segue:
    1. la rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola viene individuata tra la componente docente delle Giunte di Dipartimento mediante elezione che si svolge all'interno dei Dipartimenti e che rispecchia la proporzione tra i Consigli dei Dipartimenti;
    2. i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio sono eletti in un collegio unico dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola.
  2. La componente studentesca del Consiglio di cui all’art. 6, comma 1, lett., d., è pari al 20% delnumero dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore.
    Tale componente è formata da:
    1. n° 2 studenti eletti, ai sensi dell’art. 23, comma 6, dello Statuto, in rappresentanza del Consiglio degli Studenti, che , dunque sono componenti di diritto del Consiglio della Scuola.
    2. La rimanente quota è eletta, in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea a Ciclo Unico e alle Scuole di Specializzazione, coordinati dalla Scuola.
  3. Gli studenti eletti, che durano in carica un biennio dalla data di nomina, decadono dalla carica nel momento in cui abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo. La sospensione per motivi disciplinari sospende l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente. 
  4. In caso di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze. In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.
  5. Le procedure elettorali seguono le prescrizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Art. 8 - Consiglio - Competenze

  1. Le competenze del Consiglio della Scuola in relazione alle attività didattiche concernono, oltre quelle esplicitamente previste dallo Statuto, le attività che vengono a essa delegate per espressa volontà dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola.
  2. Al fine di raggiungere l'obiettivo del coordinamento e della razionalizzazione delle attività didattiche, il Consiglio:
    1. propone al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, l’attivazione e la soppressione dei corsi di Studio, sulla base delle delibere dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola;
    2. cura, sinergicamente con i Dipartimenti in essa raggruppati, la programmazione e la gestione dei corsi di studio, ivi compresi quelli svolti nelle sedi che ospitano attività didattiche decentrate;
    3. coordina l’organizzazione di attività formative relative a più corsi di Studio incardinati nei diversi Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola;
    4. coordina e razionalizza le attività didattiche del Corsi di Studio ad essa conferite, nel rispetto della qualità e della valutazione dell’offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei Corsi di Studio, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e dei Dipartimenti interessati;
    5. assicura il rispetto degli impegni sulla fruizione di strutture e di servizi assunti dai Dipartimenti in fase di attivazione e ne vigila l’attuazione in sede di svolgimento dell’offerta formativa;
    6. supporta i Dipartimenti, con proprio personale, nella gestione dei corsi di studio ad essa conferiti;
    7. organizza, gestisce e coordina i servizi comuni nonché le attività didattiche correlate e predispone il calendario didattico della Scuola, tenuto conto delle esigenze specifiche dei Dipartimenti che conferiscono Corsi di Studi a più Scuole;
    8. indica ai Dipartimenti specifiche esigenze didattiche ai fini dell’elaborazione delle proposte legate al reclutamento dei Docenti, tenendo conto della programmazione e razionalizzazione dell’offerta formativa e dello sviluppo della Scuola e/o delle tematiche individuate nel piano Strategico di Ateneo ed esprime al riguardo il previsto parere sulle proposte di reclutamento dei Docenti in funzione del previsto impegno didattico;
    9. istituisce commissioni, anche permanenti, su temi strategici o progetti specifici, anche con componenti esterni;
    10. attiva, in collaborazione con i Corsi di Studio, procedure di autovalutazione dell’offerta didattica della Scuola, tenuto conto dei criteri di valutazione ministeriali e di quelli adottati dall’Ateneo
    11. propone agli Organi di Governo dell’Ateneo, sentiti i Consigli dei Corsi di studio, la programmazione degli accessi e i contingenti di studenti stranieri;
    12. verifica il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalla Commissione paritetica di cui agli artt. 3, comma 2, lett. a. e 10 del presente regolamento;
    13. coordina, sinergicamente con i Dipartimenti interessati, le attività di comunicazione verso l'esterno e di promozione dell'offerta didattica relativa ai Corsi di studio ad essa conferiti, nonché le altre attività formative, rivolte anche al mondo dell'impresa e delle professioni, curando, su delega dei Dipartimenti, il rapporto con i relativi ordini professionali e organismi di categoria, anche per quanto riguarda gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
    14. cura, mediante la struttura didattico amministrativa e il/i manager didattico/i, l'inserimento dei dati relativi all'offerta formativa nelle banche dati ministeriali, monitorandone costantemente l'aggiornamento;
    15. approva la proposta di budget economico e di budget degli investimenti annuale nonché la proposta di budget economico e di budget degli investimenti triennale.

Art. 9 - Modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio

  1. Il Consiglio. si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno:
    1. entro il 30 novembre, per discutere ed approvare il piano di attività;
    2. entro il 15 marzo per effettuare il monitoraggio dell’esecuzione del piano di attività ed approvare eventuali variazioni.
  2. Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l’Ordine del Giorno. L’inserimento di eventuali ulteriori punti all’Ordine del Giorno può essere richiesto da un terzo dei componenti del Consiglio.
  3. La convocazione in via ordinaria viene effettuata con avviso scritto ai componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta con trasmissione via e-mail. Soltanto in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di 24 ore.
  4. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a sottoporre al Consiglio, anche in seduta straordinaria, le richieste di pareri o di decisioni formulate dal Rettore e/o dai Direttori dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola. In caso di seduta straordinaria la convocazione può essere effettuata con un avviso scritto inviato ai componenti almeno 24 ore prima.
  5. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che non concorrono alla determinazione del numero legale perché assenti giustificati, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo, con arrotondamento per difetto, dei componenti il Consiglio. Si considerano assenti giustificati i componenti che abbiano comunicato preventivamente per iscritto, anche via e-mail, la propria assenza e che risultino ufficialmente assenti per motivi di salute, per la partecipazione a commissioni giudicatrici od a concorsi ed esami quali candidati, per gravi ragioni familiari, per congedi previsti dalla legge, per missioni fuori sede. 
  6. Le votazioni del Consiglio si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. Qualora si giunga ad un voto di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. L’astensione è computata come voto contrario.
  7. Il Consiglio può, su specifici argomenti, sentire in qualità di esperti soggetti interni o esterni.
  8. Il Segretario verbalizzante del Consiglio redige il verbale di ogni seduta; tale verbale ha valore legale e deve contenere tutti gli elementi che permettano la verifica della validità legale delle delibere. I verbali delle sedute del Consiglio devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere ed i risultati delle votazioni. I verbali sono approvati seduta stante e ratificati all’inizio della seduta successiva. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere la parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte. In casi motivati i verbali possono essere ratificati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni dall’ultima seduta.
  9. I verbali del Consiglio, che sono pubblici e sono tenuti dal Segretario amministrativo, sono resi disponibili, per la consultazione di quanti ne facciano richiesta motivata, secondo la normativa vigente.

Art. 10 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

  1. Presso la Scuola è istituita la Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS) che, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. g, della Legge n. 240/2010, ha competenza
    • a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
    • ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
    • a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
    • nonché, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa (D.R. 2852/2014) ad esprimere parere in ordine al rinnovo di contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati a seguito di affidamento diretto.

A tal fine la Commissione :

    1. verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico di Ateneo;
    2. esprime parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati contenuti nei Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio di pertinenza della Scuola;
    3. mette in atto tutti i provvedimenti e assolve gli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l’accreditamento dei corsi di studio.
  1. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da un docente (Professore o Ricercatore, che non rivesta il ruolo di Coordinatore di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio che hanno sede didattica di riferimento in uno dei Dipartimenti che hanno costituito la Scuola stessa:
    • il componente docente, è sorteggiato tra i due individuati dal Consiglio della Scuola
    • lo studente è sorteggiato tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Corso di Studio
  2. La Commissione Paritetica docenti-studenti si dota di un Regolamento interno che descrive in dettaglio la composizione dell’organo, le regole di funzionamento e i compiti da assolvere, che entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio della Scuola.

Art. 11. Struttura amministrativa

  1. La Struttura amministrativa svolge, attraverso il personale assegnato alla stessa dal Direttore Generale, le seguenti attività:
    1. gestione Amministrativa, Contabile e gestione di beni e servizi della Scuola;
    2. espletamento di procedure amministrativo-gestionali di competenza del Consiglio della Scuola (convocazioni, verbali, etc.) e relativi adempimenti successivi alle deliberazioni;
    3. cura ed archiviazione dei verbali delle adunanze del Consiglio della Scuola;
    4. rganizzazione dei servizi generali di competenza;
    5. collegamento con l’Area Servizi agli Studenti (Segreterie Studenti) per le connesse attività didattico amministrative;
    6. collegamento con il Presidio di Qualità dell’Ateneo e con il Delegato alla Didattica dell’Ateneo per le connesse attività didattico amministrative;
    7. collegamento con il Centro Orientamento e Tutorato dell’Ateneo per le connesse attività didattico amministrative;
    8. collegamento con il Centro Linguistico di Ateneo per le connesse attività didattico amministrative.

Art. 12. - Approvazione del Regolamento e procedura di modifica

  1. Il presente Regolamento necessita per la sua approvazione e per eventuali successive modifiche della maggioranza assoluta dal Consiglio della Scuola ed entra in vigore, previa approvazione del Senato Accademico, dopo l’emanazione da effettuarsi con Decreto rettorale.