REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PER LE LAUREE TRIENNALI DELLA CLASSE XVIII E L 19
Validità Tirocinio
Durata massima
In base alla legge n.196 del 1997, la durata massima è così determinata:
• per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi;
• per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi;
• per gli studenti universitari o laureati da non più di diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi;
• per i diversamente abili: massimo 24 mesi.
Non esiste un limite di età, o un numero massimo di mesi di stage che una persona possa svolgere in tutta la sua vita lavorativa.
REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PER LE LAUREE TRIENNALI DELLA CLASSE XVIII E L 19
Visti la legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, ed il regolamento d’attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della detta legge (Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142), lo Statuto dell’Università degli studi di Palermo, il Regolamento didattico d’Ateneo, il Regolamento didattico del Consiglio di coordinamento degli studi della classe 18 (Scienze dell’educazione e della formazione) agli artt. 2, 3, 5 comma 7, 9 comma 1, 11, 12 comma 3, 13, 19, 20, nonché gli obiettivi formativi e gli ordinamenti dei Corsi di studio in Educatore della prima infanzia, Educatore interculturale ed Esperto dei processi formativi ed educatore professionale; viste altresì le norme dell’Ateneo di Palermo che regolamentano specificamente la stipula di convenzioni con strutture, aziende ed enti pubblici o privati disposte ad accogliere studenti tirocinanti, il Consiglio di coordinamento degli studi della classe 18 (Scienze dell’educazione e della formazione) delibera il seguente "Regolamento del tirocinio" a integrazione del "Regolamento didattico del Consiglio di coordinamento degli studi della classe 18 (Scienze dell’educazione e della formazione)":
Art. 1. Gli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di laurea della classe XVIII completeranno il proprio curriculum con periodi di tirocinio, da svolgersi presso enti, istituzioni e strutture convenzionati con l’Ateneo, per acquisire 9 CFU(Educatore interculturale ed Esperto dei processi formativi ed educatore professionale) e 6 CFU (Educatore della prima infanzia),che saranno riconosciuti a quegli studenti che avranno prestato servizio presso gli enti convenzionati rispettivamente per 225 ore (per 9 CFU) o 150 ore (per 6 CFU).
Art. 2. Saranno ammessi al tirocinio gli studenti che abbiano completato in buona parte gli studi teorici relativi al loro indirizzo. Si richiede pertanto che lo studente che faccia istanza per accedere al tirocinio abbia acquisito almeno 100 CFU.
Art. 3. Gli enti e le strutture presso le quali gli studenti svolgeranno il tirocinio dovranno:
a. avere finalità e compiti conformi alla specifica qualificazione professionale prevista dai corsi di laurea della classe XVIII;
b. avere sede nel territorio della Regione Sicilia;
c. avere carattere pubblico o privato; nel caso che si tratti di agenzie e soggetti privati, la convenzione con questi sarà subordinata all’accertamento, da parte del Consiglio della classe XVIII, della loro effettiva idoneità ad accogliere tirocinanti; questi soggetti e agenzie dovranno comunque essere attivi sul territorio da almeno 5 anni e dovranno essere accertabili e certificate le loro produzioni qualificate;
d.non potranno essere ammesse come sedi del tirocinio strutture dell’Ateneo di Palermo e di qualunque altro ateneo.
Art. 4. Le convenzioni con gli enti e strutture dovranno essere stipulate in conformità a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 e dall’art. 45 dello Statuto dell’Università di Palermo e dovranno uniformarsi ai modelli di accordo allegati al Decreto Interministeriale n.142 recepiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di - Palermo, che si allegano anche al presente regolamento.
Art. 5. A norma dell’art. 1 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, art. 1, i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati, non costituiscono rapporti di lavoro.I datori di lavoro potranno inoltre ospitare tirocinanti in relazione all’attività della loro struttura, nei limiti di seguito indicati:
con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Queste limitazioni, stabilite dallo stesso Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, art. 1, varranno per le convenzioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Art. 6. Saranno esentati dal tirocinio ed otterranno il riconoscimento dei crediti relativi tutti quegli studenti che abbiano prestato servizio volontario o remunerato presso enti o associazioni riconosciuti e/o convenzionati con l’Ufficio nazionale Servizio Civile o presso altre associazioni o agenzie che abbiano le caratteristiche previste dal precedente art. 3 ai commi a, c e d. Non saranno presi in considerazione i servizi prestati in anni precedenti il secondo dalla data della istanza. I crediti saranno riconosciuti dal Consiglio della classe XVIII agli studenti che presenteranno istanza corredata dalle relative certificazioni. Quale che sia il numero delle ore di lavoro certificato, all’eccedenza verranno attribuiti i CFU previsti dai curricula e nulla di più. Qualora, invece, il servizio certificato sia inferiore, per numero di ore, a quello prescritto, lo studente dovrà colmare il difetto mediante attività di tirocinio integrative.
Art. 7. Durante l’assolvimento del tirocinio gli studenti saranno costantemente seguiti, oltre che dal referente della struttura ospitante convenzionata, da un tutor, che sarà selezionato e assunto part-time fra i laureati che già operino professionalmente, e da un docente supervisore nominato dal Consiglio della Classe XVIII. Al termine del tirocinio lo studente redigerà una relazione, che dovrà essere vistata dal referente della struttura che lo ha accolto, ed il suo lavoro sarà valutato da una Commissione permanente, nominata annualmente dal Consiglio della Classe XVIII, che assegnerà i CFU dopo aver sentito il parere del tutor e del docente supervisore.
Art. 8. II Consiglio della classe XVIII costituisce nel suo seno una Commissione permanente per il tirocinio con compiti istruttori ed esecutivi, formata dal Presidente del Consiglio della classe o da un suo delegato, che la presiederà, da 5 docenti, che avranno le funzioni di supervisori, dal responsabile amministrativo della Classe XVIII e da due studenti eletti fra i rappresentanti degli studenti. Tutti gli atti della Commissione, che formulerà proposte e valutazioni per il Consiglio della Classe XVIII, saranno soggetti a deliberazione del Consiglio.
Art. 9. II Consiglio della classe XVIII istituisce un Ufficio del tirocinio, con sede presso la Facoltà, composto da una unità di personale ATA e dai tutors e coordinato dal Presidente del Consiglio della classe XVIII o da un suo delegato. Questo ufficio avrà il compito di tenere aggiornati elenchi delle strutture convenzionate, di accogliere le istanze degli studenti e di metterli in contatto con gli enti che li ospiteranno, di seguirli nel corso dello svolgimento del tirocinio e di monitorare le strutture ospitanti, riferendo su di esse alla Commissione. In particolare l’Ufficio del tirocinio ha l’obbligo di segnalare alla Commissione tutti i casi in cui gli studenti tirocinanti siano adibiti a servizi o mansioni difformi da quelli previsti dalla convenzione.
Art. 10. Per l’accesso al tirocinio e per il riconoscimento di crediti di cui all’art. 5 gli studenti potranno presentare istanza in qualsiasi momento all’Ufficio del tirocinio.
Art. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, al Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n.142.