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FAQ - sostegno A.A. 2013/2014

5-dic-2014

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A SEGUITO DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI COORDINATORI DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI DOCENTI DEL TIROCINIO DIRETTO, SI ELENCANO LE RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DAI CORSISTI. SI PREGA DI VOLER PROCERE ALLA LETTURA COMPLESSIVA DI TUTTI I QUESITI E DELLE RELATIVE RISPOSTE AL FINE DI AVERE UN QUADRO PIU’ COMPLETO SULLE MODALITA’ DEL TIROCINIO DIRETTO DA ESPLETARE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI.


1) Si può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola di servizio (anche in parte) anche se questa appartiene ad un grado diverso da quello del TFA frequentato? Nel caso specifico io insegnavo in una scuola di II° grado dove è presente un alunno ipovedente. Posso fare valere queste ore come tirocinio diretto?

NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato per il grado relativo al percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti. Non è possibile far valere ore di insegnamento quale tirocinio diretto: il D.M. 30 settembre 2011 dispone categoricamente che per le 300 ore di Tirocinio (diretto, indiretto, TIC) non è previsto il riconoscimento di crediti.


2) Si può utilizzare il monte ore di 150 ore per diritto allo studio per effettuare il tirocinio diretto?

Non vi sono motivi ostativi, in generale, per poter fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra nel percorso formativo). E’ chiaro che potrà essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una documentazione giustificativa , che dovrà essere rilasciata via via dall’istituto scolastico ove si svolge il tirocinio. Si consiglia, tuttavia, di informare il proprio datore di lavoro che le ore studio verranno usufruite per lo svolgimento del tirocinio, al fine di evitare incomprensioni.


3) Il congedo parentale è compatibile con la frequenza TFA e con la possibilità di effettuare il tirocinio diretto presso una scuola?

Il quesito deve essere posto al proprio datore di lavoro, trattandosi di istituto (il congedo parentale) attinente al rapporto di servizio.


4) Si può effettuare una parte del tirocinio diretto in classe in presenza dell’alunno disabile ma in assenza del tutor? Io posso effettuare il tirocinio soltanto il venerdì, giorno in cui la tutor ha soltanto 3 ore in orario; posso rimanere con il ragazzo disabile altre due ore in classe anche se la tutor va via ed effettuare 5 ore anziché 3 in quel giorno?

Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell’alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate purchè ci sia un insegnante di sostegno (diversa dal tutor accogliente) che attesti la presenza.


5) Si può effettuare il tirocinio in una scuola non accreditata se si ha un contratto temporaneo? Io ho un contratto a tempo determinato temporaneo su interdizione per maternità con contratto che va di 30 giorni in 30 giorni. Ho 18 ore e il mio orario non mi permette di fare il tirocinio altrove.

NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 (cioè inserito negli elenchi disponibili, via via oggetto di aggiornamento, sul sito dell’USR Sicilia) . Al riguardo si precisa che l’art. 3, comma 2, lett. e) dispone che le “convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione” devono essere stipulate con istituti ”ricompresi nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto”


6) Se una persona non ha un incarico e sceglie una scuola per il tirocinio e poi dovesse prendere una supplenza al 30 giugno, può continuare il tirocinio nella nuova scuola in cui ha preso la supplenza?

NO. Non è ammessa la possibilità di cambiare istituto durante il corso, una volta stipulata la Convenzione con l’istituto scolastico.


7) Si può svolgere il tirocinio diretto contemporaneamente in due scuole, essendo in servizio presso entrambe ed essendo entrambe le scuole accreditate?

NO. La Convenzione deve essere stipulata con un solo istituto scolastico.


8) La scuola dove dovrei far tirocinio è la scuola I. T. Foderà di Agrigento che è accreditata ma al momento della firma la dirigente mi dice che è sorto un problema tecnico ovvero manca nell’elenco USR la dicitura “TFA Sostegno” pur avendo presentato la domanda. La dirigente della scuola si mette in contatto con l’Università e mi riferisce che devono solo presentare un’integrazione. Posso, pertanto, essere sicura che si tratti solamente di un’integrazione che si risolverà nel breve termine o in caso contrario non sia meglio trovare una scuola diversa?

L’Università non ha competenze sulla procedura di accreditamento che è gestita dall’USR. L’istituto deve contattare l’USR per acclarare se vi sia stato un errore materiale nell’aggiornamento delle scuole accreditate.


9) È prevista la possibilità di assentarsi il sabato, quando sono previste le attività di tirocinio indiretto/laboratorio, e successiva possibilità di recupero?

NO. Il D.M. 30 settembre 2011 non prevede la possibilità di assenze per i tirocini e laboratori.


10) Si può effettuare il tirocinio diretto in una scuola non accreditata dal momento che si presta in questa il servizio con incarico al 30/06/2015 e si hanno in classe alunni disabili?

NO. L’istituto scolastico deve essere accreditato.


11) Sono nell’anno di prova in una scuola in Lombardia. È possibile fare il tirocinio nella scuola in cui presto servizio?

Non vi sono motivi ostativi per effettuare il tirocinio presso una scuola della Lombardia, purchè sia accreditata presso il competente Ufficio Scolastico regionale per il percorso al quale è iscritto.


12) La scuola non vuole compilare il modello “A” perché aspetta prima la convenzione. Cosa fare?

Segnali la problematica alla dott.ssa Sabrina Antinori via email (sabrina.antinori@unipa.it) che provvederà a contattare l’istituto scolastico che non ha voluto rilasciare l’allegato A. Si prega di indicare l’indirizzo email dell’istituto scolastico ed il proprio nominativo, con la classe (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado)


13) Va consegnato prima l’allegato “A” e, poi, stipulata la convenzione o viceversa?

Va consegnato prima l’allegato A preferibilmente compilato in ogni sua parte (al personale presso il polididattico e una copia al proprio docente del tirocinio indiretto); ciò consente agli uffici amministrativi di Ateneo di poter trasmettere la bozza di convenzione all’istituto scolastico già compilata con tutti i dati necessari (tutor accogliente, nominativi dei corsisti)


14) Se vi sono più tirocinanti all’interno della stessa scuola è sufficiente stipulare una sola convenzione o una convenzione per tirocinante?

E’ necessario stipulare, per evidenti ragioni di economicità amministrativa, un’unica convenzione per più tirocinanti; ecco perché si chiede prima la consegna dell’allegato A, proprio per valutare quanti corsisti accoglie uno stesso istituto scolastico.


15) Se si tratta di Istituto Comprensivo la convenzione deve essere unica o differenziata per ogni singolo grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I° grado)?

La convenzione sarà unica con indicazione dei diversi tutor accoglienti per i diversi percorsi.


16) Al solo fine di coprire le 150 ore e alla luce del fatto che i corsisti sono già docenti, anche con contratto di 18 ore a settimana e che non possono più richiedere, dato lo stato avanzato dell’anno scolastico, permessi studio: - si può seguire oltre che il tutor cui si è assegnati un altro tutor all’interno della stessa scuola (al di là del fatto che il progetto individuale si basi di fatto su un/a solo/a alunno/a)? - si possono avere, solo nei casi di difficoltà logistica estrema, due tutor in due scuole diverse?

NO. Il tirocinante deve essere seguito da un solo tutor e non è possibile avere due tutor, meno che mai in due scuole diverse.


17) Possono essere considerate ore di tirocinio diretto - così come è sempre avvenuto sia all’interno dei corsi SISSIS che dei corsi TFA – anche quelle corrispondenti all’accesso alla documentazione degli alunni cosiddetti “H”, all’attività didattica altra rispetto a quella in classe quale la partecipazione agli ordini collegiali, ai GLIS , preparazione, visione e valutazione dei test/prove da somministrare all’alunno “H”, osservazione dei locali, ecc.?

SI. Tali attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all’interno delle 150 ore previste).


18) Si può seguire l’alunno “H” di cui si è docenti per la classe di propria specializzazione e fuori dalle proprie ore di servizio?

SI. Purchè tale attività sia svolta fuori l’orario di servizio, sia concordata con il tutor accogliente, purchè sia presente un altro docente specializzato.


19) Caso di un collega che ha un contratto di 18 ore affidatole dal Provveditorato (e che quindi non può si può rescindere) su tre scuole diverse, nessuna delle quali è accreditata per il Sostegno. Come si concilierebbe questo con il tirocinio?

Evidentemente vi sono grosse difficoltà a conciliare l’insegnamento con l’espletamento del tirocinio che deve essere effettuato presso un istituto accreditato.


20) Chi ci fornisce il registro delle attività svolte da firmare al tutor?

Il foglio delle presenze per il tirocinio diretto sarà a breve disponibile e scaricabile sul sito istituzionale e deve essere custodito per tutto il percorso dal tirocinante.


20 bis) E’ possibile usufruire di riduzioni se si presta già servizio su sostegno, ad esempio, con contratto di 18 ore?

NO. Il D.M. 30 settembre 2011 esclude categoricamente alcun riconoscimento di crediti (e quindi anche dei CFU attribuiti con il tirocinio)


21) La scuola individuata da alcuni corsisti non figura nel nuovo elenco delle scuole accreditate pubblicato dall’USR né in quello delle scuole escluse. Il DS ha chiesto spiegazioni al responsabile e la prossima settimana la commissione si riunirà nuovamente per rivedere eventuali errori. Cosa fare in questo lasso di tempo?

E, soprattutto, fino a quando si può aspettare? Non molto. Il tirocinio deve essere iniziato entro il mese di dicembre e concludersi entro maggio (deve avere una durata di almeno 5 mesi, cosi recita il D.M. 30/9/2011).


22) È importante informare i tutor delle scuole sui loro compiti?

Ci penseranno i docenti del tirocinio indiretto con cui i tutor accoglienti dovranno rapportarsi. Sarà comunque a breve disponibile sul sito una scheda sui compiti del tutor accogliente


23) Si può cambiare la scuola sede di tirocinio dopo che questo è già iniziato? Cosa vuol dire: un docente che al momento non sta lavorando sceglie la scuola “x” per motivi vari (es. vicinanza a casa); fra un mese viene chiamato dalla scuola accreditata per il tirocinio di sostegno; lavora per 18 ore settimanali nella scuola “Y” e non ha più il tempo per andare a fare il tirocinio nella scuola “x”. Può completare il tirocinio nella scuola dove presta servizio?

NO, sia per ovvie ragioni organizzative ed in quanto la Convenzione viene stipulata con un istituto scolastico.


24) La scuola che mi ha dato disponibilità per lo svolgimento del tirocinio ha presentato proprio quest’anno istanza di accreditamento. A seguito della pubblicazione dell’elenco delle scuole accreditate la stessa (I. C. Marineo - Bolognetta) non risulta né tra le accreditate né tra le escluse. Il Dirigente Scolastico ha già preso contatti con i responsabili della fase di accreditamento ed ha avuto rassicurazioni sul fatto che la scuola che dirige si trova nella stessa situazione di tante altre. Fin quando il Dirigente Scolastico non avrà conferma del buon esito dell’accreditamento non mi firmerà ovviamente l’allegato “A”. Il sottoscritto in attesa di tale risposta preferisce attendere prima di contattare altre scuole. Se la risposta dovesse essere negativa, è possibile svolgere il tirocinio presso la scuola ove presto servizio (I. C: Palazzo Adriano) ancorchè non è accreditata?Il Dirigente Scolastico mi ha dato disponibilità affinché effettui il tirocinio nella stesa classe dove svolgo ore curriculari in compresenza dell’insegnante di sostegno disposta ad affiancarmi come tutor.

Come più volte ribadito, l’istituto scolastico deve essere necessariamente accreditato e ciò anche nel Vostro interesse, al fine di non compromettere la validità giuridica del percorso formativo.


25) Abbiamo un dubbio circa l' art 3 del bando che prevede che "le scuole...potranno accogliere per il tirocinio al massimo 2 corsisti *per ogni alunno con disabilità certificata*". La scuola, pur avendo diversi alunni con disabilità certificata, ha nominato 1 solo tutor insegnante di sostegno che segue attualmente un solo bambino, il quale ha già firmato gli allegati A di tutti e quattro i corsisti, dicendoci per le vie brevi che ci assegnerà ad altri docenti della scuola che seguono altri bambini, pur seguendo egli stesso l' attivita' di tirocinio diretto. Secondo lei ciò è in contrasto con quanto espresso dal bando? E' ancora possibile per le scuole nominare un altro tutor?

Il limite fissato dal bando di immatricolazione riguarda soltanto il numero dei tirocinanti (non superiore a due) per alunno con disabilità certificata. Non sono previsti, in linea teorica, limiti numerici di tirocinanti assegnati a ciascun tutor accogliente. Tuttavia il collegio dei Docenti ha deliberato che ogni tutor accogliente possa seguire non più di quattro tirocinanti avvalendosi della disponibilità di docenti specializzati. Per quanto concerne la possibilità di nominare altri tutor, deve essere l’istituto scolastico (sempre che sia ancora in termini) a richiederlo all’USR.


26) Sto frequentando il corso per le attività di sostegno (scuola primaria). La dirigente della scuola mi ha affidato un bambino disabile di prima e mi ha assegnata come tutor una docente di sostegno in servizio presso la scuola ma non nella classe del bambino affidatomi. Volevo sapere se ciò è possibile dal momento che molte corsiste sono nella mia stessa situazione.

Non vi sono motivi che escludano tale possibilità, purchè l’attività sia coordinata dal tutor accogliente e purchè via sia un docente di sostegno presente in classe


27) Le scuole presso le quali faremo il tirocinio hanno nominato una unica tutor per 10 o 20 tirocinanti, in genere è la responsabile del GLH O GLIS . E’ possibile? Il numero dei tirocinanti affidati ad un solo tutor non è troppo alto?

Certamente non è possibile che un unico tutor possa gestire 10 o addirittura 20 tirocini (dovrebbe espletare circa 500 ore di tirocinio indiretto!) Come già sopra precisato il Collegio dei Docenti ha deliberato che ogni tutor accogliente possa seguire non più di quattro tirocinanti avvalendosi della disponibilità di docenti specializzati.


27bis)Ho un contratto di 5 ore al 30 giugno in una scuola accreditata per molte classi di concorso ma non per il sostegno (secondaria secondo grado). Posso comunque fare il tirocinio lì? C’è un docente di sostegno che ha le caratteristiche richieste nel bando e 2 alunni di sostegno.

NO. Come più volte ribadito, l’istituto deve essere accreditato.


28) La mia tutor completa il 5 anno di ruolo quest’anno posso, comunque, svolgere il tirocinio con lei?

Il D.M 30 settembre 2011 prevede che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo). Deve rientrare in una delle suddette ipotesi.


29) C’è un limite di ore settimanali per il tirocinio (monte ore massimo /minimo)?

NO. Si precisa tuttavia che altre attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all’interno delle 150 ore previste).


30) Il tutor assegnato al tirocinante deve essere l’insegnante di sostegno che lavora nella classe dove è presente l’alunno disabile o anche un altro docente della scuola che abbia i requisiti dei 5 anni di ruolo di servizio sul sostegno?

Deve avere i requisiti d cui al D.M. 30 settembre 2011, ma non necessariamente deve lavorare nella classe dove è presente il disabile.


31) Presto servizio in una scuola non accreditata per n.18 ore settimanali con contratto fino al 30/06/2015 .All’interno delle classi sono presenti alunni disabili. Posso svolgere il tirocinio diretto nella scuola di servizio?

NO. L’istituto deve essere accreditato e il tirocinio deve essere svolto al di fuori dell’orario di servizio.


32) Ho un incarico per 5 ore di sostegno iniziato il 20/11/2014 e con termine il 16/05/2015; e’ possibile sia considerato valido come tirocinio diretto pur se con scadenza a maggio?

NO. Non sono ammessi riconoscimenti di crediti (anche quindi per il tirocinio) dal D.M. 30/9/2011.


33) Le eventuali assenze alle lezioni giustificate opportunamente per iscritto dagli organi competenti (es. malattia, emergenze presso il luogo di lavoro, esigenze di servizio impellenti, calamità naturali, partecipazione a concorsi pubblici) vengono consentite anche nelle ore per cui non è previsto alcun margine di presenza? La percentuale del 10% verrà innalzata o estesa alle altre attività oltre che agli insegnamenti?

Il 10% delle assenze è consentito dal D.M. solo su ciascun insegnamento (quindi per 3 ore, essendo un modulo di insegnamento, al massimo, di 30 ore). Tuttavia il collegio dei docenti ritiene, per venire incontro alle esigenze dei corsisti, che tale limite debba essere interpretato estensivamente su tutto il monte ore degli insegnamenti e delibera che è possibile assentarsi per un massimo di 27 ore complessive (da recuperare in modalità e learning) purchè non si superino 5 ore di assenza per ogni insegnamento. Per quanto concerne i laboratori e il tirocinio (in cui è compresa la TIC) il D.M. non prevede la possibilità di assenze. Il collegio dei docenti, tuttavia, ritiene che il decreto si riferisca alle assenze volontarie e non a quelle dovute per impossibilità oggettiva (malattia, calamita naturali) o per cause eccezionali (matrimonio, lutto, concorsi pubblici) che devono essere tuttavia adeguatamente documentate.


34) Nel caso in cui dovessi prestare servizio su sostegno in una scuola paritaria, potrei effettuare il tirocinio in quella classe?

SI. Sempre che l’istituto sia accreditato e il tirocinio (attinente al percorso formativo) venga svolto fuori dall’orario di servizio.


35) Nel caso in cui prestassi servizio (sostegno o posto comune) in una scuola non siciliana, potrei effettuare il tirocinio in quella scuola?

SI. Sempre che l’istituto sia accreditato te il tirocinio (attinente al suo percorso formativo) venga svolto fuori dall’orario di servizio.


36) E’ possibile fare il tirocinio su due o più scuole, fermo restando i requisiti richiesti alle scuole ed ai tutor?

NO. Per le motivazioni già ampiamente esposte.


37) Sono riconosciuti crediti per attività formativa extra scolastica online, adeguatamente attestata presso enti certificati e riconosciuti dal Miur?

NO. Il D.M. 30/9/2011 non consente il riconoscimento di alcun credito formativo.


38) Chi rilascia le attestazioni di frequenza previste in caso di fruizione di permessi studio?

Il docente su apposito modello in possesso del personale del Polididattico


39) E’ possibile che i docenti tutor di una determinata scuola non siano di ruolo: questi docenti possono comunque farci da tutor, considerato che la scuola da noi scelta ha quasi sicuramente solo insegnanti di sostegno non di ruolo? Sono previste deroghe alla norma?

Si richiama il D.M 30 settembre 2011 prevede che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).


40) Si può effettuare il tirocinio in una scuola non convenzionata dove si presta servizio con contratto a tempo determinato rinnovato ogni mese (ma non fino al 30.06.2014)?

NO. Deve essere accreditata.


41) Le ore curriculari svolte nella classe dove si ha l’alunno H e il tutor possono essere conteggiate come tirocinio diretto?

NO. Il tirocinio deve essere svolto al di fuori dell’orario di servizio.


41 bis) Si possono osservare più alunni con diverse disabilità che non sono alunni del nostro tutor ma sempre nell’ambito della stessa scuola?

Se si osservano due alunni disabili, bisogna elaborare due progettazioni con azioni educativo didattiche volte all’inclusione dell’alunno disabile da condurre e valutare come da progetto tirocinio


42) Come sapere quando la scuola è convenzionata e dunque potere iniziare il tirocinio?

Viene inviata una email per conoscenza al corsista quando la bozza di Convenzione, formulata sull’allegato A, è inviata alla Scuola. Non appena il Dirigente scolastico firma, si può iniziare il tirocinio


43) Il servizio su sostegno con contratto a tempo determinato su maternità (rinnovabile quindi ogni mese) viene considerato come tirocinio?

NO. Il tirocinio deve essere svolto fuori dall’orario di servizio.


44) Concretamente, quali attività rientrano nel tirocinio diretto e indiretto? Quale è la differenza?

Le attività di tirocinio indiretto sono attività che riguardano la preparazione e l’approfondimento teorico dei contenuti del progetto di tirocinio diretto che poi i corsisti dovranno sperimentare in classe/sezione durante le ore di apprendimento situato e strutturato secondo i paradigmi cognitivi maturati durante le ore propedeutiche di tirocinio indiretto svolte con tutor coordinatore e col tutor dei tirocinanti. Il tirocinio indiretto comprende anche la rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale. Il percorso di tirocinio diretto non deve essere lasciato al caso e non deve diventare un mero momento di assistenzialismo all’alunno disabile in classe. Durante il tirocinio diretto le attività del corsista sono scansionate dal punto di vista educativo-didattico dai contenuti dei moduli del progetto di tirocinio che hanno una precisa logica sequenziale e formativa:

  • L' insegnante di sostegno: ruolo, funzione, normativa e qualità dell’integrazione
  • La documentazione nei processi di integrazione
  • Osservazione
  • Metodi e strategie di didattica speciale
  • Progettazione e mediazione sistemica tra scuola, famiglia e territorio
  • Progettazione, conduzione e valutazione di un intervento didattico volto all’inclusione dell’alunno disabile Sarà cura del tutor coordinatore affrontare le tematiche riguardanti i contenuti dei moduli del progetto durante le ore 50 ore di tirocinio indiretto in sinergia temporale con le attività svolte durante le ore di tirocinio diretto.

44 bis ) Ho preso un incarico di sostegno da graduatorie d'istituto presso l'I.C. di Villagrazia di Carini, vorrei sapere se è possibile -come mi è stato detto si è fatto in anni precedenti- far valere l'incarico di insegnamento sulle ore Tirocinio diretto. La mia non è scuola accreditata, ma la Dirigente non avrebbe problemi a convalidarmi le ore di Tirocinio in servizio previo vostro ok. Mi potrebbero fare da tutor la collega di lettere con la quale lavoro sempre in compresenza che è di ruolo da più di sette anni ed è stata altresì insegnante specializzata con incarichi del provveditore per tre anni, oppure un'altra collega specializzata in servizio presso lo stesso istituto con esperienza ventennale su sostegno. Per inciso ho cominciato a chiedere agli istituti accreditati viciniori al mio per ovvi motivi logistici, e mi è stato detto che sono già al completo. Se tutte queste alternative non fossero possibili, mi chiedevo se almeno ci potesse essere un abbattimento delle ore da svolgere comunque presso un'altra scuola visto che il tempo da dedicare al tirocinio deve essere conciliato con l' obbligo di servizio.

Purtroppo, come già detto, non sono ammessi riconoscimenti di crediti (quindi anche per il tirocinio)


45) Sono una docente curriculare, in servizio a tempo indeterminato da 21 anni nella scuola Primaria. Negli ultimi 8 anni ho avuto in classe casi, anche molto gravi, di alunni diversamente abili. Le chiedo se, con tale esperienza, sia possibile una riduzione delle ore di tirocinio diretto, considerando anche l'oggettiva difficoltà di chi svolge servizio settimanale su cattedra di 24 ore.

Si comprendono la difficoltà, ma, come più volte ribadito, non sono previsti riconoscimenti di crediti.


46) E’ possibile per coloro che sono titolari di altra posizione lavorativa a scuola (assistenti alla comunicazione, igiene…) di svolgere il tirocinio nelle stesse ore e con gli stessi bambini per i quali prestano il lavoro?

NO. Il tirocinio deve essere svolto fuori dall’orario di servizio.


47) Un tutor può affidare il tirocinante ad un altro insegnante di sostegno dell'istituto e quanti tirocinanti possono essere seguirti da uno stesso tutor?

Il tutor accogliente deve, se non assegnato alla classe ove si trova l’alunno, comunque seguire il tirocinante. Come precisato dal collegio dei docenti è possibile che un tutor possa seguire al massimo quattro tirocinanti.


48) Ai sensi dell’ all'art. 15 c.13, è possibile svolgere il tirocinio nella scuola ove si presta servizio anche se non è accreditata?

L'art. 15, comma 13, dispone che " Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita'. “ E' tuttavia da rilevare che la norma, inserita nell'art. 15 rubricato "Norme transitorie e finali" si riferisce al servizio prestato presso "nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione" ed al fine della valutazione dei titoli per la stesura delle graduatorie finali per l'accesso ai corsi di TFA ORDINARI. E' indubbio che la collocazione nel testo del D.M. 249 /2010 possa trarre in errore ed è assolutamente discutibile; tuttavia la norma va interpretata restrittivamente, per i soli tirocinanti del TFA ORDINARIO. Si tratta pertanto, di una deroga limitata a tale categoria di soggetti per i quali è previsto un tirocinio modulato in modo completamente diverso à da quello disciplinato per i corsi per il sostegno. Ed invero i suddetti corsi sono disciplinati da una normativa specifica (il D.M. 30 settembre 2011) che prevede determinati requisiti per i docenti che devono seguire i tirocinanti per lo svolgimento del tirocinio diretto, requisiti che devono essere vagliati dall'USR nel momento in cui concede l'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del D.M. 249/2010. Per le motivazione sopra esposte la norma in questione non può essere applicata ai tirocinanti dei corsi per il sostegno e ,conseguentemente, il tirocinio deve essere svolto necessariamente in un istituto specificamente accreditato per i percorsi sul sostegno (infanzia, primaria , secondaria di I grado e secondaria di II grado) come peraltro si evince dai file in excel degli istituti accreditati pubblicati dall'USR, nei quali è previsto un accreditamento specifico per il sostegno.


49) Vorrei sapere se è possibile fare le ore di tirocinio diretto su due bambini disabili (il tutor individuato segue due casi per un totale di 18 ore settimanali) Chiedo ciò in quanto ho già individuato il tutor e, poiché lavoro al Nord, sarebbe troppo complesso riuscire a effettuare tutte le 150 ore svolgendo il tirocinio solo un unico caso (le ore settimanali da svolgere sarebbero troppo poche).

SI. Tuttavia se si osservano due alunni disabili, bisogna elaborare due progettazioni con azioni educativo didattiche volte all’inclusione dell’alunno disabile da condurre e valutare come da progetto tirocinio.


50) Può essere svolto il tirocinio su sostegno su un area diversa da quella per la quale la scuola è stata accreditata (ossia ad esempio la scuola è stata accreditata su AD03 e AD04, e a me interessa la AD01)?

La suddivisione nelle quattro aree di sostegno AD01, AD02 , AD03 e AD04 (scientifica, umanistica, tecnica-professionale-artistica e psicomotoria prevista per le scuole secondarie di secondo grado a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 3-bis della legge128/2013 non è più operativa dal momento che la norma sopra indicata prevede l'unificazione delle aree del sostegno alle superiori. Essa è già applicata con riguardo alla mobilità del personale di ruolo, già dal corrente anno scolastico, nonchè nell'ambito delle graduatorie di istituto di II e III fascia. Queste ultime presentano già un unico elenco di sostegno e ad ognuno è consentito di concorrere ad un incarico su posto di sostegno con il proprio punteggio enza distinzione di classe di concorso. Infatti, rispetto a queste due ultime ipotesi opera già l'unificazione delle aree di sostegno; la distinzione continua temporaneamente a sussistere , ma solo come regime transitorio, nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e nella I fascia di istituto, e comunque fino al 2017. Con l'approvazione della legge 128/13, le attuali 4 aree previste per l'insegnamento del sostegno vengono unificate; anche per la scuola secondaria superiore quindi, al pari di quando avviene in tutti gli altri ordini e di scuola, ci sarà un elenco unico di sostegno a prescindere dalla classe di concorso di provenienza. Tale unificazione avverrà però gradualmente ed in maniera differenziata seconda della tipologia di graduatoria. Per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento, il prossimo aggiornamento con validità 2014/17, avverrà ancora con le vecchie regole e quindi ognuno rimarrà nella propria area di competenza con il proprio punteggio aggiornato. Lo stesso avverrà per la prima fascia delle graduatorie di istituto. ma a partire da quella data, l'unificazione delle aree opererà anche su GAE e I fascia di Istituto. Quindi in considerazione della norma novellata nel 2013, con riguardo al sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, si ritiene possibile poter effettuare il tirocinio presso la scuola secondaria accreditata indipendentemente dalla specifica area su cui è stato richiesto ed ottenuto l'accreditamento. Ciò che conta è che il tirocinio si svolga nel grado di istruzione per il quale si conseguirà il titolo di sostegno, spendibile indipendentemente su tutte le aree.