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CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

8-mar-2013

Schema contrattuale

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Con decorrenza dall’anno accademico 2006/2007 è entrato in vigore il D.Lgs n. 368/99 che prevede un cambiamento nello status giuridico dei medici in formazione specialistica ed introduce il contratto di formazione specialistica il cui Schema tipo è stato definito con il D.P.C.M. 6 Luglio 2007. La nuova normativa ha introdotto rilevanti novità sia in ambito didattico, che relativamente agli adempimenti amministrativi derivanti dall’applicazione contrattuale.

Contratto di formazione

Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, attraverso la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’Ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Non dà diritto in alcun modo all’accesso ai ruoli del SSN e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con tali Enti. Contraenti sono l’Università, la Regione e il medico in formazione. Il contratto è annuale ed è automaticamente rinnovato per tutta la durata del corso di specializzazione previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

Risoluzione del contratto

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  • la rinuncia al corso di studio; la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

  • le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno;

  • il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi.

Al mancato superamento dell’esame di profitto annuale, lo specializzando decade da tutto il percorso formativo già svolto.

Attività extra-formazione
  • è assicurata la facoltà dell’esercizio intramoenia in coerenza con i titoli posseduti e con modalità da definirsi da parte delle aziende;

  • è consentita la sostituzione, a tempo determinato, dei Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno;

  • è consentita l’iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità. 

Incompatibilità
  • è inibito l’esercizio di attività libero-professionale extramoenia;

  • nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione per poter frequentare la scuola di specializzazione, deve essere collocato in aspettativa senza assegni secondo le disposizioni previste per l’Amministrazione di appartenenza.

Bozza del contratto di formazione

Obbligo orario e rilevazione presenze

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L’impegno richiesto per la formazione specialistica è il medesimo previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore settimanali). Le presenze vanno rilevate durante tutto il periodo di formazione. Al momento viene effettuato con foglio firma giornaliero per ciascun medico, controfirmato dal responsabile della struttura ospitante e dal Direttore della Scuola che si fanno garanti del rispetto dell’orario previsto normativamente.

Assenze

Le assenze per motivi personali devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione, a sua discrezione Tali assenze non devono essere recuperate, non possono essere superiori a 30 giorni complessivi nell’anno di durata del contratto e non danno luogo a sospensioni e/o decadenza del trattamento economico. La partecipazione a Convegni, Seminari, Congressi, se riconosciuti dal Direttore della Scuola come attività formativa, non rientrano nel computo dei 30 giorni di assenza per motivi personali. Le assenze per impedimenti temporanei superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi per maternità, malattia e servizio militare, sospendono il periodo di formazione con l’obbligo di recupero dell’intero periodo di assenza. Durante il periodo di sospensione al Medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. La malattia inferiore a 40 giorni non deve essere recuperata, purché l’impegno complessivo previsto per il medico in formazione specialistica sia comunque pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. In caso di brevi periodi di assenza ripetuti, non continuativi, che superano complessivamente e abbondantemente i 40 giorni, devono essere recuperati considerato che l’attività formativa prevista dall’ordinamento non è stata svolta per periodi consistenti; l’assenza sarà segnalata come sospensione, con l’indicazione del numero complessivo di giorni, per il relativo pagamento. Il superamento dell’anno di assenza per malattia, anche se non continuativa è causa di risoluzione anticipata del contratto.  

Trattamento economico

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Il D.P.C.M. 7 Marzo 2007 determina il trattamento economico dei medici che svolgono formazione specialistica. Per tutta la durata legale del corso è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo.

  • Non è assoggettato a trattenuta IRPEF, ma al contributo INPS in regime di gestione separata. E’ prevista un’aliquota pari al 17% per già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie (es. ENPAM), mentre, per i non iscritti ad altre forme, dal 1° gennaio 2011 è prevista l’aliquota al 26,72%. La trattenuta viene effettuata per cassa, all’atto dell’erogazione delle quote;

  • è costituito da una parte fissa lorda pari ad € 22.700 e da una parte variabile lorda pari ad € 2.300 per primo e secondo anno ed € 3.300 per gli anni successivi;

  • è corrisposto mensilmente in rate posticipate;

  • per impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi per maternità, malattia e servizio militare, che sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze, viene accreditata la sola parte fissa del trattamento economico per la durata massima di un anno oltre la durata legale;

  • non determinano sospensione del trattamento economico le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, che non superino i 30 giorni annui;

  • in caso di modifica delle modalità di pagamento e dei recapiti è necessario darne tempestiva comunicazione.

Maternità

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In caso di gravidanza viene applicato il Decreto Legislativo n. 151/2001. Qualora sussista un coinvolgimento in attività che comportino rischio chimico, biologico, fisico e di esposizione a radiazioni ionizzanti, vi è l’obbligo per l’interessata di dare comunicazione immediata al Direttore della Scuola ed all’Ufficio Sanità che provvederà ad attivare i competenti servizi di Ateneo.  

La riduzione facoltativa dell’orario di servizio per allattamento, a decorrere dal 3° mese fino al compimento di un anno del bimbo, comporta una riduzione dell’orario di servizio di 2 ore giornaliere pari ad 1/3, che su 9 mesi di attività, corrisponde a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all’esame finale. Per il periodo di allattamento sono versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Il recupero dovrà essere svolto per un massimo di 3 mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto.

In caso di seconda gravidanza se nella prima si era usufruito di sospensione, viene concessa una nuova sospensione, ma il pagamento della quota fissa avverrà solo se la specializzanda non ne ha già fruito per la durata di un anno, nella precedente sospensione. Nel caso di seconda fruizione, la specializzanda potrà chiedere informazioni all’INPS per sapere se siano previste eventuali erogazioni da parte del citato ente previdenziale.

Copertura assicurativa

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L’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.