ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SEDI/Il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 ha fissato le disposizioni per l’accreditamento dei corsi di studio e delle sedi.
Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 ha fissato le disposizioni relative all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, all'autovalutazione e alla valutazione periodica delle Università . Nella determinazione dei contenuti del decreto, il Ministro ha tenuto conto ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, del modello ANVUR.
Le disposizioni del D.M. 30 gennaio2013, n. 47 si applicano ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università , con riferimento alle Università statali, agli Istituti universitari ad ordinamento speciale, alle Università non statali legalmente riconosciute, alle Università telematiche.
L’art. 1, comma 2, riporta le definizioni di:
a) Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A e B.
b) Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità , di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di cui all'allegato C.
c) Valutazione periodica: si intende la valutazione da parte dell'ANVUR volta a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'Assicurazione di Qualità in relazione agli indicatori di cui agli allegati E e F.
d) Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università .
e) Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Sono definiti "corsi a distanza" i corsi di studio le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU).
Per un maggiore approfondimento:
- Le attività di valutazione saranno svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Pertanto, è fondamentale il costante monitoraggio del sito istituzionale dell’ANVUR: http://anvur.org per eventuali precisazioni, chiarimenti e aggiornamenti in progress. In atto si segnalano: Primo Rapporto di Riesame Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento – proroga termini
“Migliorare e valorizzare la qualità del sistema universitario attraverso l'introduzione dell'accreditamento e la valutazione di atenei, sedi universitarie e corsi di laurea. E' questo l'obiettivo del Decreto Ministeriale - firmato dal Ministro Francesco Profumo - che definisce il nuovo sistema di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
Il provvedimento, che completa il percorso di attuazione della legge 240 e per la prima volta sintetizza in un unico documento i criteri e le linee guida per la valutazione negli atenei, rappresenta un vero e proprio Testo Unico sulla materia e riguarda le università pubbliche e private, compresi gli atenei telematici.
Le attività di valutazione, che saranno svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dovranno verificare e accertare la qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea, dell'organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché la presenza e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e le biblioteche, il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non ultimo, la sostenibilità economico finanziaria dell'ateneo.
Il rispetto di tali requisiti sarà condizione necessaria per ricevere l'accreditamento iniziale, ovvero l'autorizzazione da parte del Miur ad attivare i corsi di studio, aprire sedi universitarie o istituire nuovi atenei. Ma la permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale sarà verificata anche in seguito ai fini dell'accreditamento periodico, insieme al raggiungimento di ulteriori standard di qualità ed efficienza. Viene introdotto, dunque, una sorta di "controllo di qualità " da rinnovare ogni cinque anni per le sedi universitarie e almeno ogni tre anni per i corsi di studio. In particolare, nella valutazione periodica saranno presi in considerazione i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca.
Decisivi ai fini della valutazione e dell'accreditamento saranno le visite in loco delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV), l'analisi dei dati della relazione annuale redatta da Nuclei di Valutazione Interna, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'attività didattica e della ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità dell'ateneo, comprese le valutazioni elaborate dagli studenti.
Con questo nuovo e organico sistema di valutazione l'Italia si allinea alla gran parte dei Paesi europei, recependo le esperienze che essi hanno già sviluppato in materia di valutazione per migliorare gli standard di qualità dei rispettivi sistemi universitari, a partire dall'Olanda nei primi anni '80. Successivamente, tutti gli altri Paesi Ue hanno adottato procedure simili, ispirandosi al sistema di valutazione europeo ENQA. Tra i pochi ad esserne ancora privi c'era l'Italia”.