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PAOLA MAGGIO

La Corte costituzionale si pronuncia sul diritto dei figli minori ad abbracciare durante i colloqui i genitori o i nonni ristretti al 41-bis ord. penit.

Abstract

Con una sentenza interpretativa di rigetto la Corte costituzionale incrina il vetro separatorio fra detenuti al 41-bis e figli ultradodicenni, delineando un’esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata del dato legislativo e delle circolari normanti i colloqui familiari e il passaggio di oggetti. Nel bilanciamento fra le ragioni di sicurezza che impongono di evitare i collegamenti con l’esterno e il diritto umano all’affettività dei minori, la Corte sceglie di smussare le «insuperabili rigidità» connesse al regime speciale e riconosce il “danno simbiotico” inferto dalla carcerazione alle relazioni familiari. Un’apertura ermeneutica che suggerisce di evitare sproporzionate limitazioni al contatto fisico fra minore e soggetto ristretto e consente valutazioni flessibili all’amministrazione penitenziaria e alla magistratura di sorveglianza, da orientare in conformità allo statuto internazionale della detenzione umana.