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PAOLA MAGGIO

L'ascolto occulto delle conversazioni tra atipicità e illiceità probatoria

Abstract

La peculiarità dell’ascolto occulto di conversazioni tra presenti risiede nel difetto della clandestinità e della terzietà del captante che lo ricollega alla prova documentale, riconducendolo al contempo alla disciplina delle intercettazioni e della prova atipica. Nell'analizzare il dibattito dogmatico e giurisprudenziale in materia si evidenziano le discrasie rispetto ai canoni consacrati nell'art. 111 Cost. espressioni del ‘giusto processo’ e gli innumerevoli rischi di sconfinare in un documento anomalo, recante elementi di prova contenutisticamente e strutturalmente uguali a quelli che sarebbero autonomamente generabili nel contraddittorio . L’ ibrida collocazione dell’ascolto e registrazioni dei colloqui ha una diretta refluenza sulla utilizzabilità processuale oltre che sulle singole violazioni del diritto probatorio, anche riguardo alle lesione dei beni giuridici tutelati dall’art. 15 della Carta fondamentale e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani. Pure nella consapevolezza che la difformità tra questi valori e l’atto processuale debba essere tenuta distinta dalla rilevanza probatoria e dalla liceità dell’atto medesimo, in quanto non sempre si traduce in una patologia processuale dell’esito probatorio, è innegabile osservare come l’utilizzo degli input sovranazionali abbia consolidato anche su questi versanti in termini potestativi il ruolo dell’interprete, assegnando alla giurisprudenza della Corte europea un ruolo fondamentale nella «più intensa tutela dei diritti», capace di rinvigorire ed amplificare, integrandoli, i precetti costituzionali .