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PAOLA MAGGIO

Le modifiche alle forme di impugnazione

Abstract

La l. 23 luglio 2017, n. 103 ha modificato profondamente la lett. c dell’art. 581 c.p.p. prescrivendo l’indicazione delle prove (dalle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione) e delle richieste istruttorie con un obbligo di «enunciazione specifica, a pena di inammissibilità» di tutti gli elementi indicati. L'innovazione si inserisce nel solco della lettura più rigorosa del principio devolutivo del quale non sembra mutare sostanzialmente i contenuti. L'impressione di fondo è che il potenziamento della struttura formale dell’appello sarà stemperato dalla ragionevolezza, come insegna l’omologa esperienza già sedimentata nel contesto processualcivilistico ove, al di là dell'irrigidimento delle richieste dell'appello, si continua a pretendere una individuazione chiara ed esauriente del «quantum appellatum» .