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MARCELLA MIRACOLINI

Sull’inadeguatezza della retribuzione fissata dal C.C.N.L. alla luce dell’art. 36 Cost.

Abstract

Non può escludersi che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.); pertanto, il lavoratore che ritenga inadeguata per difetto la retribuzione contrattualmente prevista ha l’onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta, mentre sul giudice che condivida la censura incombe uno specifico onere di motivazione; in tal senso il procedimento di verifica della compatibilità con l’art. 36 Cost. impone di indagare l’esistenza di elementi che in concreto possano recuperare un giudizio di conformità.