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MARCELLA MIRACOLINI

Sull’illegittimità dell’interposizione di manodopera: sviluppi giurisprudenziali e normativi

Abstract

Conl’ordinanza in oggetto la Suprema Corte, dopo aver preso posizione sui limiti di ammissibilità della denuncia di error in procedendo nel giudizio per Cassazione, torna a pronunciarsi sui requisiti di genuinità di un appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi. Secondo la giurisprudenza di legittimità il divieto di interposizione di manodopera di cui all’art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, applicabile ratione temporis, opera allorquando, messa a disposizione del committente una prestazione lavorativa, restino in capo alla società appaltatrice i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza che ci sia una reale organizzazione della prestazione né l’assunzione di un rischio economico con effettivo assoggettamento dei dipendenti al suo potere direttivo e di controllo. Ciò rende superflua ogni ulteriore verifica anche in ordine alla proprietà dei mezzi utilizzati dall’appaltatrice.