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Rivista dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria, Giugno 2016, n. 1/2016

25-nov-2016

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Giugno 2016, n. 1/2016


Comitato di DirezioneComitato di Redazione

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Direttore editoriale: Bernardo Comella

Web editor: Valerio Lombardo

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Orientamenti giurisprudenziali

Note redazionali

Comm. Trib. Prov. Palermo, Sez. III, 24.6.2016, n.3433

L’esercizio al quale imputare i corrispettivi spettanti alle case di cura per le prestazioni rese oltre i limiti previsti nel contratto stipulato annualmente con l’Azienda Sanitaria Provinciale per l’assegnazione del “budget” è quello in cui si conclude il procedimento amministrativo che verifica l’esistenza delle condizioni alle quali il contratto subordina il pagamento dei citati corrispettivi. Prima della conclusione di tale procedimento, l’esistenza e l’ammontare dei corrispondenti ricavi non possono considerarsi certi e, pertanto, l’imputazione del componente positivo ad un esercizio diverso da quello in cui il procedimento amministrativo si conclude si pone in contrasto con l’art.109 del T.U.I.R. 

Comm. Trib. Prov. Palermo, Sez. IV, 29.9.2015, n.5922

I corrispettivi delle prestazioni rese oltre i limiti del budget assegnato in regime di convenzione con il servizio Sanitario Nazionale devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sono state emesse le relative fatture e in cui i servizi sono stati effettuati, indipendentemente dalle successive vicende di carattere amministrativo legate alla convenzione tra la società ricorrente e l’A.S.P.

Sulla competenza fiscale dei corrispettivi extra budget spettanti alle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Daniela Mazzagreco

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Comm. Trib. Prov. Palermo, sez. VII, 7.10.2015, n.5432

A fronte della discrasia esistente tra la competenza economica/fiscale e la scelta aziendalistica del “management” per quanto attiene i ricavi extrabudget il Collegio ritiene che debba trovare applicazione l’art. 8 del D. Lgs. 546/1992. In applicazione del principio di affidamento e di buona fede, il legislatore ha riconosciuto al giudice il potere di disapplicare le sanzioni non penali nell’ipotesi in cui l’oggettiva incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il contribuente. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992 si rende necessario apprezzare non solo il profilo oggettivo dell’incertezza normativa, ma anche l’aspetto soggettivo, vincolato alla condizione psicologica del trasgressore (es. buona fede). In ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra i processi di “impugnazione – annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione – merito”, il giudice, nel caso di un’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, dovrà quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti.

Le obiettive condizioni di incertezza normativa determinano la disapplicazione delle sanzioni - Isabella Catalano