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LUIGI ALESSANDRO LICALSI

Valutazione della Qualità della Ricerca

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Il DPR 76/2010 contiene il regolamento della struttura e funzionamento dell’ANVUR e, all’art. 3 comma 1 lettera a e comma 2 lettera b, stabilisce che l’ANVUR valuta la qualità dei risultati della ricerca delle Università e degli Enti di Ricerca.

D.M. n. 998 del 1° agosto

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La VQR 2020-2024 è stata formalizzata con l’approvazione del D.M. n. 998 del 1° agosto 2023, che contiene le Linee guida per il prossimo esercizio di valutazione della qualità della ricerca.

Le Linee guida, al comma 1 dell'art.2, indicano che il processo di valutazione avrà inizio entro il 31 ottobre 2023 con l’adozione di un apposito bando dell’ANVUR  e si concluderà, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 marzo 2026.

Il successivo comma 2 dell'art.2 delle Linee guida specifica che:

I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, in sei profili di qualità:

a) dei prodotti realizzati dai ricercatori in servizio nell’Istituzione nel periodo 2020-2024, compresi quelli di cui alla lettera b);

b) dei prodotti realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori che, durante tale periodo, sono stati assunti dall’Istituzione o hanno conseguito una progressione di carriera;

c) prodotti di ricerca di cui alle lettere a) e b) riferiti all’Istituzione in cui i ricercatori hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023. I prodotti di ricerca possono essere integrati esclusivamente ai fini della valutazione della presente lettera con i prodotti di ricerca realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori afferenti a istituzioni accademiche estere, di livello corrispondente ai professori e ricercatori delle università italiane ai sensi del D.M. n. 456 del 10 maggio 2023, che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023, o da ricercatori in servizio presso altri Enti italiani o esteri che svolgono attività di ricerca non partecipanti alla VQR, presso la Pubblica Amministrazione o presso imprese che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo;

d) delle attività di valorizzazione delle conoscenze, come rappresentate dai casi di studio proposti dalle Istituzioni;

e) della entità, in termini di partecipazione e di successo ai progetti competitivi internazionali, tenuto conto della dimensione finanziaria, come specificato nel bando;

f) delle infrastrutture di ricerca, sottoposte a valutazione su base volontaria in via sperimentale dagli Enti di ricerca e dalle Istituzioni diverse.