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Centro per il Trasferimento Tecnologico

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Le imprese spin off sono iniziative imprenditoriali sottoposte a un iter di accreditamento formale da parte dell’Ateneo finalizzato all’attribuzione della qualifica di spin off.

Il Regolamento Spin off dell’Università degli studi di Palermo D.R. 1752/2022, all’art.2 comma 1 stabilisce che le “imprese spin off o start up universitari” devono essere:

  • società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire
  • finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca
  • costituite su iniziativa dell’Università o del personale universitario, ovvero partecipate al capitale da parte dell’Università, o ancora partecipate dal personale universitario

Sono previste due tipologie di imprese spin off:

  • spin off dell’Università di Palermo” se l’Università di Palermo partecipa in qualità di socio
  • spin off accademico” se l’Università di Palermo non partecipa in qualità di socio
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La costituzione di uno spin off dell’Università di Palermo, cioè partecipato dall’Ateneo, può essere proposta esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti (art. 6 comma 1 del Regolamento spin off):

  • docenti e/o ricercatori universitari dell’Ateneo;
  • personale T.A.B. dell’Ateneo.

 

Invece la costituzione di uno spin off accademico, cioè non partecipato dall’Ateneo, può essere proposta da uno o più dei seguenti soggetti (art. 16 comma 1 del Regolamento spin off):

 

  • docenti, ricercatori universitari dell’Ateneo;
  • personale T.A.B. dell’Ateneo;
  • titolari di assegni di ricerca dell‘Ateneo;
  • studenti dei corsi di dottorato dell’Ateneo.


In entrambi i casi possono partecipare anche altri soggetti, diversi dai soggetti fondatori, interessati a promuovere questo nuovo tipo di società.

Ad esempio possono partecipare al capitale sociale dello spin off:

  • i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
  • gli studenti dei corsi di studio, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato;
  • i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca;
  • ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero


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In deroga all’espresso divieto di esercizio del commercio e dell’industria, i professori e i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o a tempo definito possono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, e comunque nel rispetto dei criteri dettati dal Decreto Ministeriale di attuazione del 10 agosto 2011 n. 168.

L’articolo 6 della legge n. 240/2010, al comma 9, stabilisce che “la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e  dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie”.

 

 


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Lo svolgimento di attività in favore dell’impresa spin off da parte del personale docente/ricercatore a tempo pieno e del personale T.A.B., ad esclusione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.


L’autorizzazione a svolgere le attività previste nel progetto imprenditoriale è rilasciata per il personale universitario contestualmente all’atto dell’approvazione della proposta (art 5 comma 2 del Regolamento spin off).


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La documentazione da presentare per autorizzare l'iniziativa imprenditoriale e la partecipazione alle attività di uno spin off accademico è la seguente:

-Domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin off (link pagina moduli)

-Dichiarazione soggetto proponente (link pagina moduli)

-Business plan: i contenuti previsti sono elencati alla lettera d) dell'art.4 del Regolamento spin off. In particolare occorre descrivere i ruoli e le mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

-Schema della proposta di atto costitutivo e di statuto

-Parere del Dipartimento di afferenza dei proponenti con riferimento ai seguenti aspetti (art.4 comma 2 del Regolamento spin off):

  1. il grado di concorrenza delle attività dello spin off con quelle svolte dal Dipartimento;
  2. la disponibilità a consentire allo spin off di utilizzare eventuali risorse richieste dai proponenti mediante la stipula di una convenzione.

Al Consiglio di Dipartimento andranno anche illustrati i ruoli e le mansioni amministrative, gestionali,tecnico scientifiche che i proponenti andranno a ricoprire nell'organigramma della costituenda società.

Per utilizzare i locali del Dipartimento, per lo svolgimento delle attività della società spin off, occorrerà stipulare apposita convenzione sul modello specifico già approvato dal C.d.A.

-Per ciascun Professore o Ricercatore occorre produrre il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di afferenza che attesti che lo svolgimento dell’attività a favore dello spin off:

  1. non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca;
  2. non si pone in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all’articolo 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal Dipartimento in favore di enti pubblici o privati;
  3. è coerente con la missione e il piano scientifico del Dipartimento.

Il parere del Dipartimento e il nulla osta a firma del Direttore sono necessari per poter istruire la pratica al fine del rilascio, a cura dell'ufficio, del Nulla Osta a firma del Rettore.

Se tra soci proponenti vi è personale tecnico amministrativo bibliotecario, assegnisti, dottorandi, occorre che ciascuno sia autorizzato singolarmente come previsto nel Regolamento spin off. 

 

La documentazione può essere presentata via PEC in formato pdf con firma digitale.

Se la documentazione viene trasmessa in formato cartaceo occorre inviare anche una copia via email in formato pdf a imprese.terzamissione@unipa.it. Occorre allegare i documenti d'identità dei firmatari se la domanda non è presentata come documento informatico con firma digitale.

 


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Tutta la documentazione presentata verrà esaminata dalla Commissione Tecnica Spin Off che esprimerà il parere sull’iniziativa imprenditoriale. 

Successivamente la proposta sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e poi al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale e la contestuale autorizzazione per i soggetti proponenti che intendano assumere cariche direttive o gestionali presso la società spin off.


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  • Nel caso degli spin off dell’Università di Palermo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Dipartimento interessato, può autorizzare l’utilizzo di spazi universitari ai fini dell’accoglienza delle società spin off. In tal caso, la concessione di spazi viene valorizzata e computata ai fini della partecipazione dell’Ateneo.
  • Nel caso di spin off accademici i rapporti con un Dipartimento sono regolati da apposita convenzione secondo il modello già approvato dall'Ateneo. La suddetta convenzione regolamenta la fornitura di servizi, la concessione a titolo oneroso di attrezzature e di spazi all’impresa spin off, nonché l’eventuale accesso di personale non universitario dello spin off a locali universitari e le relative assicurazioni e misure di sicurezza. La concessione in uso di locali dell’Università all’impresa spin off accademico deve essere previamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole da parte del Consiglio del Dipartimento.