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LUCA TUMMINELLO

nota a Cass. pen., sez. III, 24.5.2022 (dep. 2.8.2022), n. 30428 (in tema di macellazione di selvaggina di grossa taglia in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti: art. 6, co. 1, d.lgs. n. 193/2007)

Abstract

La macellazione di consistenti quantitativi di selvaggina di grossa taglia (nel caso di specie cinghiali) effettuata in luoghi diversi dai centri di lavorazione autorizzati configura il reato di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, considerato che la causa di esenzione prevista per il c.d. auto-consumo dall’art. 1, comma 3, lett. e), Regolamento CE n. 853/2004 si applica solo nel caso di forniture di ridotti quantitativi ai consumatori finali o ai laboratori collegati agli esercizi commerciali che riforniscono questi ultimi.