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LUCA TUMMINELLO

Ancora sui limiti del criterio letterale nell'interpretazione della legge penale: le Sezioni unite "contestualizzano" l'inapplicabilità dell'aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi ai delitti «punibili» con pena diversa dall'ergastolo.

Abstract

Le Sezioni unite della Cassazione confermano l'applicabilità della circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. nella l. 203/1991, ai delitti punibili in astratto con l'ergastolo, qualora in concreto venga comminata una pena diversa da quella perpetua. Nel commento alla sentenza, viene preliminarmente ricostruito il contrasto giurisprudenziale sul punto e ripercorso l'iter logico-giuridico della decisione. A partire da alcune riflessioni che la sentenza suggerisce in merito all'interpretazione della legge penale, specie in relazione ai limiti del c.d. criterio letterale, il commento considera la decisione delle Sezioni unite fondata sul rifiuto di una lettura "atomistica" della norma, a favore di una sua interpretazione nel contesto del sistema, definibile come "pragmatico-contestuale" e "olistica".