Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

DALILA MARA SCHIRO'

L'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Abstract

Il contributo si sofferma sul delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - previsto dall’art. 331 ed inserito nel Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» del Titolo II «Dei delitti contro la pubblica amministrazione» del Libro II del codice penale - il quale, estraneo anche all’ultima tempesta normativa finalizzata a ridefinire il volto delle incriminazioni contro la pubblica amministrazione, si contraddistingue per la sua resistenza. Resiste, infatti, non solo ai venti normativi, rappresentando l’unica fattispecie di reato superstite tra quelle poste dal legislatore del 1930 a presidio della regolarità e della continuità dei pubblici uffici, dei pubblici servizi e dei servizi di pubblica necessità, ma altresì alle raffiche giurisprudenziali, rappresentando l’unica ipotesi criminosa rimasta indenne dagli interventi della Corte costituzionale riguardanti la disciplina penale delle controversie di lavoro.