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GIUSEPPA PALMERI

Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex

Abstract

A partire dalla sentenza della Corte di cassazione 19599/2016 viene esaminato il tema della trascrivibilità dei certificati di nascita formati all’estero in conseguenza del ricorso di coppie same-sex a metodiche di procreazione artificiale non ammesse in Italia. In assenza di una soluzione normativa - di cui non vi è traccia nella l. 76/2016 e nei relativi decreti attuativi del febbraio 2017 - l’ammissibilità della trascrizione viene desunta e argomentata dai principi costituzionali interni e sovranazionali in materia di diritti fondamentali, filiazione e famiglia alla luce dei quali la trascrizione è ritenuta compatibile con il limite dell’ordine pubblico previsto dagli artt. 18 dpr 396/2000 e 65 l. 218/1995; è, altresì, reputata funzionale alla salvaguardia del superiore interesse del minore, titolare del diritto fondamentale all’identità di cui è espressione lo status familiare. Alla base della ricostruzione interpretativa delineata dall’Autrice sta la primazia dei diritti fondamentali in un sistema di fonti multilivello.