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FABRIZIO PIRAINO

Il mutuo fondiario e la violazione del limite di importo massimo finanziabile: “scotismo” e onnipotenza delle etichette

Abstract

Il commento analizza una sentenza della Sezioni Unite e affronta il tema delle conseguenze civilistiche dell’erogazione di un mutuo fondiario in misura superiore rispetto al limite di importo massimo finanziabile, stabilito dalla Banca d’Italia in forza dell’art. 38, comma 2, T.U.B. La pronuncia si presenta di grande interesse perché correttamente esclude che il superamento di tale limite possa comportare la nullità del contratto di finanziamento, pervenendo a conclusioni in larga parte condivisibili tanto sui presupposti quanto sulle caratteristiche della nullità per violazione di norme imperative. Non altrettanto fondata si rivela, invece, l’ulteriore conclusione contraria al riconoscimento al giudice del potere di riqualificare il contratto di finanziamento che eccede il limite come ordinario mutuo ipotecario, con conseguente sottrazione del contratto riqualificato alla disciplina di favore riservata al mutuo fondiario. La Cassazione reputa erroneamente che una tale operazione di inquadramento in difformità dalla qualificazione scelta dalle parti costituisca una violazione della loro esplicita volontà, senza avvedersi che, in tal modo, si legittima un nominalismo formalistico che impedisce di apprezzare l’effettiva sostanza del rapporto contrattuale, sottraendo peraltro al giudice, senza alcuna valida ragione, l’ineludibile verifica della sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione della disciplina speciale.