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FABRIZIO PIRAINO

Il controllo giudiziale di buona fede sulla clausola risolutiva espressa

Abstract

Il commento sottopone ad analisi critica la sentenza della Corte di cassazione 23 novembre 2015 n. 23868, segnalando l’uso improprio della buona fede, piegata all'instaurazione di un controllo giudiziale sul contenuto della clausola risolutiva espressa, che perviene nella sostanza ai medesimi esiti applicati di quella valutazione sull'importanza dell’inadempimento che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie escludono, in ossequio a una corrente di pensiero consolidata alla quale la Cassazione, anche in questa occasione, dichiara di allinearsi. In sede ricostruttiva, il commento riconosce la possibilità di un sindacato giudiziale ex fide bona, ma lo fonda su ben altri presupposti rispetto a quelli che soggiacciono al controllo attuato dalla sentenza in esame, circoscrivendone il perimetro al sindacato dell’atto di esercizio del diritto potestativo di scioglimento del contratto riconosciuto dalla clausola risolutiva espressa. Nella prospettata applicazione, la buona fede opera in funzione valutativa e consente di paralizzare quegli atti di esercizio del potere di scioglimento del contratto connotato da abusività.