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RENATO MANGANO

La revocatoria fallimentare delle attribuzioni indirette

Abstract

Il libro muove dalla premessa che, al giorno d''oggi, la maggior parte dei pagamenti è mediata da un intermediario, per poi mettere a fuoco la disciplina della revocatoria fallimentare applicabile per il caso in cui il debitore principale o, rispettivamente, l''intermediario fallisca e domandarsi, in ultima analisi: a) chi deve essere il legittimato passivo; b) come si deve atteggiare la prova del danno, e c) fino a che punto la curatela possa imputare la conoscenza dell''intermediario al destinatario finale della prestazione. Il lavoro, dopo un ampio capitolo dedicato all''evoluzione della revocatoria fallimentare, si occupa nel cap. II delle intermediazioni realizzate mediante la delegazione, l''espromissione e l''accollo, con riferimento alle quali, non solo si preoccupa di precisare - con la dottrina prevalente - che la prova del danno nella revocatoria si atteggia in maniera molto diversa da quella disciplinata dalla normativa sull''illecito, ma anche - e questa volta in contrasto con la posizione assunta dalla giurisprudenza prevalente - che un conto è provare che l''atto è pregiudizievole per i creditori ed un altro conto è dimostrare che esso è imputabile al debitore: con importanti conseguenze applicative. La monografia si sforza di dimostrare poi che una vicenda di intermediazione nei pagamenti si realizza anche mediante talune forme di cessione del credito (cap. V) ed in particolare tutte le volte in cui un intermediario professionale acquista un credito pro-solvendo, dal momento che - quando il cessionario paga nelle mani del cedente il corrispettivo della cessione - è come se si interponesse tra il debitore ceduto ed il cedente; non importa poi se, da un punto di vista strutturale, possa esistere uno scarto temporale o/e quantitativo tra la prestazione del ceduto al cessionario e quella del cessionario al cedente. Con la conseguenza che, sempre secondo questa linea di pensiero, in caso di fallimento del debitore ceduto, la revocatoria fallimentare del pagamento andrebbe indirizzata nei confronti del cedente, come è previsto nell''art. 6 della legge sul factoring (l. 21 febbraio 1991, n. 52) e nell''art. 70, comma 1, della legge fallimentare riformata.