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IGNAZIO GIACONA

I due ne bis in idem, sostanziale e processuale: omonimi ma non parenti

Abstract

Dopo avere esaminato due recenti importanti pronunzie della Corte costituzionale (n. 149 del 2022) e della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 8 marzo 2022, NE), relative entrambe al principio di proporzionalità e la prima anche a quello di ne bis in idem, l’autore sofferma l’attenzione su quest’ultimo e sui rapporti tra accezione sostanziale e processuale. Nonostante la loro comune generica funzione garantistica di evitare eccessi persecutori, si sottolinea la loro diversità e come una corretta fisiologia penalistica richiede che anzitutto vengano risolti nel corso del processo gli aspetti relativi al concorso apparente ovvero formale di reati; mentre dopo il passaggio in giudicato della sentenza potranno assumere rilevanza quei segmenti del fatto di reato che non sono stati oggetto di accertamenti. Quindi, l’importanza attribuita negli ultimi anni al principio di ne bis in idem sostanziale comporta l’esigenza – oggi ancor più che in passato – di affrontare il problema del concorso apparente di reati attraverso il criterio di consunzione (per approfondimenti l’autore rinvia a un suo recente studio monografico).