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IGNAZIO GIACONA

L’aggravante dello stalking per l’omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite, tra reato complesso e disattenzioni del legislatore

Abstract

Come si ricorderà, il D.L. n. 11 del 2009 (conv. in L. n. 38 del 2009), introducendo nel codice penale il delitto di atti persecutori (art. 612-bis), ha al contempo modificato l’art. 576, comma 1, c.p., inserendo tra le aggravanti dell’omicidio doloso l’essere stato commesso dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa vittima. Occorre pure tener presente che tale modifica dell’art. 576 c.p. produce effetti anche sull’art. 585 c.p., che stabilisce che nei “casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583- quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576”. Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite hanno affermato che l’omicidio aggravato dalla prece- dente commissione di atti persecutori costituisce un reato complesso, che però non ricorrerebbe nella parallela ipotesi di lesioni personali. L’Autore condivide in generale la sentenza ma non quest’ultima affermazione, ritenendo invece conseguenziale trattarsi anche qui di reato complesso. È vero che il legislatore, avendo lasciato inalterato il testo dell’aggravante dell’art. 585 c.p., prevede una pena paradossalmente più bassa di quella oggi stabilita dall’art. 612-bis c.p. per gli atti persecutori; ma è compito del legislatore o del giudice delle leggi risolvere tale evidente irragionevolezza normativa.