Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

IGNAZIO GIACONA

Può una fotocopia integrare una falsità documentale?

Abstract

L’Autore esamina una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che (per quanto assai poco lineare nell’esposizione) ritiene in generale condivisibile nei suoi punti più rilevanti: 1) la formazione da parte di un privato della fotocopia di un documento in realtà inesistente non costituisce falso documentale, qualora la fotocopia sia stata presentata come tale e stampata in modo da non ingenerare confusione (potranno eventualmente ricorrere gli estremi della truffa); 2) nel caso opposto di riproduzione ad alta risoluzione, il falso va sempre punito (sempre che vi sia il dolo), sussistendo il pericolo che il documento venga scambiato per originale; 3) per quanto attiene poi al falso in atti inesistenti, ciò che importa ai fini della punibilità è che l’atto, al momento in cui è posto in essere, sia apparentemente valido. Per l’Autore merita apprezzamento il fatto che le Sezioni Unite, in relazione alla controversa materia dei delitti di falso, si sono qui orientate in una prospettiva meno formalistica e più realistica rispetto al passato.