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CHIARA GARILLI

Liquidazione di società e par condicio creditorum

Abstract

Con la sentenza in commento la Corte di cassazione enuncia esplicitamente l’obbligo dei liquidatori di società di capitali di osservare il criterio della par condicio creditorum, alla luce dei principi generali desumibili dagli artt. 2740 e 2741 c.c., nonché di talune norme rinvenibili nella disciplina della liquidazione di società di capitali (i.e., artt. 2487, 2489 e 2491, comma2, c.c.).Al contempo, la SupremaCorte afferma la natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori ex art. 2495 c.c., delineando le regole di ripartizione dell’onereprobatorio tra il creditore insoddisfattoedil liquidatoreconvenuto ingiudizio.Degno di considerazione è, altresì, il tentativo di tracciare una più netta linea di demarcazione tra l’obbligo del liquidatore di osservare la par condicio nel pagamento dei creditori sociali e l’attivazione, da parte dello stesso,diun’eventualeealternativa richiestadi fallimento inproprio (e,nelprossimofuturo,di liquidazione giudiziale) della società in liquidazione. La rilevanza e la generalità dei principi enunciati dalla sentenza in esame appaiono destinate ad alimentare un copioso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, specie in relazione al fondamento e alla potenzialità estensiva dei medesimi.