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Spese Missioni - Tracciabilità spese - Chiarimenti Agenzia delle Entrate

26-gen-2026

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Il 22 dicembre è stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E, che fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione delle nuove regole in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e missione, in vigore dal 1° gennaio 2025.

La circolare sostanzialmente conferma quanto già ipotizzato a inizio anno su alcuni aspetti, in particolare:

  • la normativa sulla tracciabilità delle spese si applica anche alle missioni e trasferte del personale fiscalmente inquadrato come reddito assimilato a lavoro dipendente;
  • la normativa sulla tracciabilità delle spese non si applica alle missioni e trasferte svolte nel 2024, per cui si sia gestito il rimborso nel 2025;
  • l’estratto conto è considerato una valida attestazione di pagamento (la Circolare non chiarisce invece se sia sufficiente il solo giustificativo di spesa con indicazione della modalità di pagamento elettronico);
  • per le missioni nel comune, non concorrono alla formazione del reddito tutte le spese di viaggio e trasporto, incluso il rimborso dell’indennità KM per l’utilizzo dell’auto propria, in precedenza erano escluse solo le spese di trasporto documentate da un vettore.

Le spese di tipo ‘altro’ (diverse da vitto, alloggio e trasporto/viaggio) sono escluse dall’obbligo di tracciabilità.

 

La Circolare specifica, inoltre, che sono da considerarsi spese di viaggio, e quindi escluse dalle regole di tracciabilità, le spese relative a:

  • pedaggi autostradali;
  • parcheggio, ma solo se il giustificativo indica in modo certo e univoco il veicolo e il periodo di sosta, modificando parzialmente il precedente orientamento dell’Agenzia.

Viene infine confermato che la tassa di soggiorno è equiparata alle spese di alloggio e, come tale, è soggetta alle regole sulla tracciabilità.