Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo
Il CdA ha espresso parere favorevole in merito al “Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione dei Centri dell’Università degli Studi di Palermo”
La Governance ha investito grandi energie e risorse nell’istituzione di Centri di Ateneo, come strumenti fondamentali per la promozione della ricerca scientifica di UniPa, la valorizzazione delle competenze interne e il rafforzamento delle collaborazioni interdisciplinari e interuniversitarie.
I Centri attualmente presenti in Ateneo, si distinguono in Centri Interuniversitari, Interdipartimentali, Dipartimentali, Osservatori, Centri di Servizi e Centri di Ateneo.
È emersa tuttavia una disomogeneità tra i Centri, a partire dal fatto che alcuni di essi sono dotati di autonomia gestionale e di una propria struttura organizzativa e altri no, senza che fossero chiaramente esplicitati i criteri in base ai quali tale autonomia veniva attribuita. Non erano inoltre sempre chiare le regole di funzionamento, in particolare relativamente ai rapporti con le aree dell’Amministrazione Centrale. Per queste ragioni, si è quindi ritenuto necessario pervenire a un inquadramento complessivo e a una categorizzazione più chiari.
Il Regolamento fornisce una puntuale categorizzazione dei Centri di Ateneo e, di ciascuna tipologia, disciplina le procedure di istituzione, adesione a Centri di altri Atenei, rinnovo, disattivazione e recesso. Il Regolamento norma, inoltre, la gestione amministrativa e contabile dei centri, la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali e delle risorse umane, la composizione, gli organi di governo laddove previsti.
Ogni Centro è dotato di uno specifico Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento di ogni Centro deve essere coerente con la normativa generale di Ateneo e con quanto previsto dal Regolamento, generale sui Centri, salvo eventuali deroghe esplicitamente motivate in sede di approvazione. I Regolamenti dei Centri già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento dovranno essere aggiornati entro quattro mesi dalla sua entrata invigore.
CENTRI DI SERVIZI
Nel Regolamento si evidenzia in particolare che i Centri di Servizi rientrano tra le strutture con autonomia economico- gestionale, ai sensi dell’art. 43 e 45 dello Statuto di Ateneo, dell’art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo e degli artt. 2, 4, 5 e 7 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli studi di Palermo. Essi si avvalgono delle competenze di docenti e personale TAB dell’Ateneo e di esperti del settore. Vengono istituiti per svolgere attività di coordinamento e supporto alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione, in ambiti di interesse strategico per l’Ateneo, la cui realizzazione risulti favorita dalla gestione autonoma delle risorse assegnate o acquisite
Viene tuttavia stabilito che condizione per il mantenimento dell’autonomia economico-gestionale dopo il primo triennio dall’istituzione è la documentata capacità di acquisire finanziamenti da enti pubblici e privati e/o dalla partecipazione a bandi competitivi, con la generazione di introiti medi annui non inferiori ad una soglia minima fissata dal Consiglio di Amministrazione all’atto della loro istituzione o, per quelli già istituiti con tali caratteristiche, entro tre mesi dall’approvazione del Regolamento. In ogni caso tale somma non può essere inferiore a 250.000 €. In caso di mancato soddisfacimento di tali condizioni, salva specifica motivazione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, i Centri Servizi sono oggetto di trasformazione e vengono ricompresi tra i Centri di Ateneo non dotati di autonomia economico-gestionale, ovvero sono disattivati
Si prevede inoltre che i Centri di Servizi contribuiscano al finanziamento dell’Ateneo attraverso le quote destinate all’Amministrazione Centrale sulla base del “Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti”(D.R.n.1718/2022). Essi destinano direttamente alle spese di funzionamento dell’Ateneo, inoltre, una quota pari al 10% dell’importo totale dei finanziamenti esterni derivanti da progetti di ricerca, convenzioni, incarichi, consulenze, ecc. anche attraverso acquisizione di beni e di servizi. Il corrispettivo è ripartito tra i Dipartimenti coinvolti nel Centro di Servizi secondo le seguenti percentuali:
- 30% suddiviso equamente fra tutti i dipartimenti coinvolti, indipendentemente dal numero dei docentipartecipanti;
- 30% suddiviso fra tutti i dipartimenti coinvolti, in proporzione al numero dei docentipartecipanti;
- il restante 40% è assegnato alla Struttura sede amministrativa del Centro diServizi.
Le risorse che i Dipartimenti acquisiscono grazie alle attività dei Centri di Servizi sono prioritariamente destinate a spese di promozione della ricerca, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento per l’acquisto di attrezzature e/o di manutenzione di queste ultime.
CENTRI DI ATENEO
I Centri di Ateneo, non ricompresi nella categoria dei Centri di servizi, sono identificati tra le Strutture di Ateneo di cui all’art. 44 dello Statuto. Essi si avvalgono delle competenze di professori e ricercatori dell’Ateneo e/o di esperti del settore. Sono istituiti per svolgere attività di interesse generale dell’Ateneo in relazione ai propri scopi istituzionali di Didattica, Ricerca e Terza Missione e per dare specifico impulso e visibilità ad attività trasversali a più aree culturali edisciplinari. L’attività di tali Centri è prevalentemente di carattere scientifico-culturale e non comporta l’attribuzione di una autonomia gestionale e amministrativo-contabile. Nel caso in cui, nel corso delle attività da essi svolte, si verifichino le condizioni di natura economica richieste per i Centri di Servizi, possono essere trasformati in Centri di Servizi, previo adeguamento del loro Regolamento e dell’organizzazione.
Le attività organizzative, amministrativo-contabili e di supporto alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione dei Centri sono svolte da personale strutturato e/o a contratto ad esso assegnato con Decreto del Direttore Generale ovvero da personale di Unità Organizzative di secondo o di terzo livello dell’Amministrazione Centrale tra le cui declaratorie rientri esplicitamente il supporto alle attività di uno o più Centri.
I proventi delle prestazioni effettuate da ciascun Centro, così come le eventuali assegnazioni da parte di organismi istituzionali, resteranno a disposizione del Centro per le esigenze di funzionamento, salvo quanto previsto da Regolamenti e Delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in merito al trasferimento al Bilancio di Ateneo di aliquote dei suddetti proventi. In ogni caso, i Centri contribuiscono al finanziamento dell’Ateneo sulla base dell’art. 4 del “Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti” e del “Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi”. La quota di cui all’art. 19 comma 1 lett. b del “Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti”, viene ripartita tra il Centro nella misura del 50% e, in misura proporzionale alle ore uomo rendicontate, ai Dipartimenti di afferenza del personale coinvolto. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare al Centro, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un budget dal bilancio unico di Ateneo.
CENTRI DIPARTIMENTALI E OSSERVATORI
Tali Centri sono identificati tra le Strutture di Ateneo di cui all’art. 44 dello Statuto. Essi rappresentano uno strumento che, nascendo in seno ad una singola struttura dipartimentale, approfondisce le tematiche definite dallo stesso, attingendo agli ambiti scientifici specifici, attraverso attività di ricerca, trasferimento tecnologico e consulenza ma anche di raccolta, catalogazione e divulgazione delleconoscenze.
L’attivazione è approvata dal Consiglio di Dipartimento e trasmessa agli Uffici. Il Dipartimento predispone e approva il Regolamento di funzionamento del Centro. La gestione dei Centri resta in capo al Dipartimento di riferimento.
***
Il Regolamento precisa, inoltre, che la gestione delle procedure di attivazione, adesione, rinnovo e disattivazione dei Centri è affidata al Settore Politiche Strategiche per la Ricerca dell’Area Ricerca e Innovazione. In tale ambito, l’Ufficio competente intende avviare un’attività sistematica di monitoraggio, basata su relazioni annuali sia economiche sia scientifiche, sul controllo delle attività programmate per l’anno successivo, sul censimento dei docenti afferenti ai diversi Centri e sull’analisi degli ambiti e delle linee di ricerca sviluppate.
