Regolamento per l’accesso al servizio di Scuola dell’infanzia dell’Università di Palermo - modifiche
Il CdA ha approvato la modifica del Regolamento per l’accesso al servizio di Scuola dell’infanzia dell’Università di Palermo
Le modifiche introdotte perseguono l’obiettivo di chiarire l’ambito di applicazione del servizio, migliorare la sistematicità del testo regolamentare, rafforzare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e adeguare alcune disposizioni alle esigenze organizzative e gestionali emerse nella prima fase di applicazione del Regolamento.
Una delle principali innovazioni riguarda l’articolo 1, relativo ai beneficiari del servizio.
Rispetto alla formulazione precedente, viene esplicitamente ampliata e dettagliata la categoria del personale a tempo determinato, includendo in modo puntuale ricercatori a tempo determinato, contrattisti di ricerca, titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca, assegnisti di ricerca e personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.
Rimane ferma, come già previsto, la possibilità di ammettere bambini con genitori non studenti o dipendenti dell’Ateneo in caso di mancata copertura dei posti disponibili.
Un’ulteriore modifica rilevante riguarda la ricollocazione sistematica della disciplina relativa alla fascia di età.
Il riferimento all’età dei bambini (da tre mesi a cinque anni) viene soppresso dall’articolo 1 e inserito all’articolo 2, dedicato alle sezioni della Scuola dell’infanzia, alle sedi e alla ripartizione dei posti. In tale articolo, la fascia di età è ora declinata in modo più puntuale, con l’indicazione delle soglie di età “compiute” e “non compiute” per ciascuna sezione.
Sempre nell’ottica di una migliore organizzazione del testo, è stato soppresso l’articolo 2.1, relativo allo spazio verde adibito a parco giochi inclusivo, il cui contenuto è stato integralmente trasfuso nell’articolo 2. Tale scelta consente di concentrare in un unico articolo tutte le disposizioni inerenti alle sedi e agli spazi della Scuola.
La disciplina delle fasce di assegnazione dei posti (A, B e C) viene confermata nella sua impostazione generale, ma aggiornata per riflettere l’ampliamento della categoria del personale a tempo determinato, ora espressamente richiamata nella Fascia B.
Viene ribadito il principio di priorità tra le fasce e la possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di posti non coperti, nonché la possibilità di assegnazione a bambini con genitori esterni all’Ateneo in caso di persistente disponibilità di posti.
Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie rimangono sostanzialmente invariati. Tuttavia, il testo viene razionalizzato e chiarito nella parte relativa alla documentazione da allegare e alle dichiarazioni richieste, migliorandone la leggibilità e l’applicabilità.
È confermata la tutela della continuità educativa per i bambini già frequentanti, che mantengono il diritto alla riconferma, con conseguente decurtazione dei posti disponibili per ciascuna fascia.
Una modifica di rilievo concerne l’articolo 6, relativo alla graduatoria.
Pur restando ferma la nomina della Commissione da parte del Direttore Generale, viene ora espressamente previsto che:
- la Commissione rediga apposito verbale delle operazioni di selezione;
- gli atti concorsuali e la graduatoria siano formalmente approvati con decreto del Direttore Generale.
Tale integrazione rafforza la trasparenza, la tracciabilità e la legittimità del procedimento amministrativo.
All’articolo 7 viene precisato che l’importo della retta annuale è stabilito nel contratto di concessione del servizio.
Rispetto alla versione precedente, viene introdotta una clausola che consente all’Università di adeguare l’importo della retta al costo reale della vita e alle variazioni dei costi dei servizi, sulla base degli indici ISTAT o di altri parametri ufficiali, in conformità al Codice dei contratti pubblici.
