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Regolamento generale Scuole di Specializzazione

12-set-2014

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA


VISTO il D. Lgs. 368/99
VISTO il D.M. 01.08.2005
VISTO il Decreto 29.03.2006
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo 09.06.2009
Si propone il seguente
REGOLAMENTO GENERALE PER LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA
DEFINIZIONI
· Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della
formazione specialistica medica (D. Lgs. n. 368/99).
· L’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche che sono stabilite, per
ciascun anno, con decreto ministeriale.
· Ciascuna Scuola di Specializzazione, attenendosi al presente Regolamento,
determina i propri obiettivi formativi nonché le modalità di svolgimento di ogni
singola attività formativa teorica e pratica prevista dal proprio Corso di Studio
Specialistico
TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO
DOCENTE
Art. 1 - Organi della Scuola
1.Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Art. 2.1 - Direzione della Scuola
1.Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. 1 Agosto 2005 e dell’art. 20 punto 2 dello Statuto
dell’Università degli Studi di Palermo del 09/06/2009, la Direzione della Scuola è affidata ad
un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della
Scuola. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola tra i professori straordinari, tra i
professori ordinari di ruolo e fuori ruolo componenti del Consiglio e in servizio presso la
Facoltà cui afferisce il Corso, o in caso di loro indisponibilità tra i professori associati, di
ruolo o fuori ruolo, componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il
Corso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle
successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Direttore della Scuola dura in carica tre
anni e può essere rieletto secondo le vigenti norme dello Statuto dell’Università degli Studi
di Palermo. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della
Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi
nell’ambito specifico della tipologia della Scuola. Per esigenze particolari ed in via transitoria
per non più di un triennio la direzione della Scuola può essere affidata ad un professore di
ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della
tipologia della Scuola, secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, presiede il Consiglio e lo convoca con le
modalità previste dal Regolamento, ha nell’ambito della conduzione della Scuola le funzioni
proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea e rappresenta il Consiglio di Corso di
Studio nei rapporti con l’esterno. (art.20 punto 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di
Palermo del 09/06/2009)
3. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio
della Scuola, che sono rappresentate da tutti i Professori e Ricercatori Universitari con
incarico di insegnamento nella Scuola.
4. La convocazione secondo dell’assemblea del Consiglio della Scuola, per procedere
all’elezione del Direttore per il successivo triennio e per la presentazione delle candidature,
avverrà secondo le norme vigenti del Regolamento dell’Università degli Studi di Palermo.
5. Al termine delle operazioni di voto la verbalizzazione, in cui è indicato il candidato che ha
ottenuto la maggioranza prevista dei voti (assoluta degli aventi diritto in prima votazione,
assoluta dei presenti in seconda votazione, designazione del docente più anziano nel ruolo
e in seconda battuta del più anziano in età in caso di parità), viene acquisita dal Direttore
uscente o dal Decano che la trasmette al Rettore per il decreto di nomina.
6. Il candidato eletto assume di norma la carica all’inizio dell’anno accademico.
7. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede amministrativa della Scuola.
Art. 2.2 - Consiglio della Scuola
1.Ai sensi dell’art. 19 punto 7 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo del
09/06/2009,
il Consiglio della Scuola è composto da:
a) il Direttore che lo presiede e lo convoca
b) da tutti i docenti afferenti al corso
c) dai professori o ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un
insegnamento ufficiale nel corso
d) una rappresentanza degli studenti proporzionale di norma al 20% del corpo docente,
ma comunque non inferiore a 3 in assoluto. E’auspicabile che, entrando a regime il
nuovo ordinamento didattico, vi sia la rappresentanza di almeno un medico in
formazione per anno di corso.
Gli studenti durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e decadono al momento del
conseguimento del titolo di studio.
2. Il Consiglio della Scuola, in armonia con lo statuto dell’Università degli Studi di Palermo,
coadiuva il Direttore nel:
a) coordinare le attività di insegnamento e di studio
b) programmare,organizzare, gestire e valutare l’attività didattica del corso di studio
c) coordinare i programmi dei corsi
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti
e) costituire le commissioni di esame finale, di profitto e di ammissione per i Corsi di
Studio.
f) Proporre al Consiglio di Facoltà l’attivazione di insegnamenti previsti dal
Regolamento didattico afferenti al Corso di Studio e le relative modalità di copertura
g) Proporre al Consiglio di Facoltà l’utilizzazione dei posti
h) Proporre al Consiglio di Facoltà l’assegnazione ai Docenti dei compiti didattici
i) Formulare al Senato Accademico le richieste di Professori a contratto
j) Formulare al Consiglio di Facoltà indicazioni e richieste di posti di professore e
Ricercatore da inserire nel piano triennale di sviluppo
k) Formulare ed approvare il Regolamento Organizzativo della Scuola
l) Eleggere una Giunta di Direzione la cui composizione, durata e compiti sono definiti
dal Regolamento
m) Eleggere il Direttore della Scuola
n) Approvare il proprio manifesto di studi
o) Elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al Senato
accademico tramite la Facoltà
p) Formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della Facoltà
3. Il Consiglio di Scuola, su proposta della Direzione, è tenuto ad elaborare ed applicare
uno strumento di verifica sull’efficacia e l’efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il
rispetto del calendario accademico e dell’impegno orario di ciascun Professore, Ricercatore
e personale con incarichi di insegnamento o tutorato. L’andamento formativo della Scuola
sarà sintetizzato dal Direttore nella relazione finale annuale.
4.Il Consiglio accoglie e valuta eventuali segnalazioni circa difformità e mancato rispetto da
parte dei professori e ricercatori per quanto attiene gli impegni didattici e formativi
programmati.
Art. 3 – Articolazione della Scuola
La Scuola si avvale di tre componenti:
· Giunta di Direzione
· Corpo Docente
· Medici in Formazione Specialistica
Art. 3.1 – Giunta di Direzione
La Giunta di Direzione, ai sensi dell’ art.19 dello Statuto dell’Università degli Studi di
Palermo del 09/06/2009, comprende:
1. Il Direttore
2. Il Vicedirettore
3. Un Docente referente per le attività didattico/formative
4. Un Docente referente per i rapporti della Rete Formativa
Tutti i componenti della Giunta di Direzione sono nominati dal Consiglio su proposta del
Direttore e contribuiscono all’attività organizzativa, didattica e formativa ed alla gestione
della Scuola. I componenti della Giunta di Direzione durano in carica tre anni e possono
essere rieletti per più mandati. Ciascuna scuola di specializzazione dovrà indicare la propria
sede amministrativa ed il personale ad essa afferente (segreteria della scuola).
Art. 3.2 - Corpo Docente
1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori
ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, da personale interno od esterno
all’Università dirigente strutturato del SSN responsabile delle UU.OO. facenti parte della
rete Formativa della Scuola, con incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti stabiliti
dall’Università degli Studi di Palermo, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del
DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore
scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali
non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente
comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori
scientifico-disciplinari indicati nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. I Docenti, facenti parte del Consiglio della Scuola, partecipano alle attività formative e
culturali della Scuola, esplicano attività docente formativa, svolgono attività valutativa sia
formale, entrando a far parte delle Commissioni di verifica, che sul campo e continuativa.
Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio di Scuola, e svolgono
la loro attività in conformità dei carichi didattici assegnati a ciascuno di essi secondo i CFU
previsti dal piano formativo.
4. I Docenti svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari,
brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari interdisciplinari ed attività pratica
professionalizzante presso le strutture clinico assistenziali di propria pertinenza. Inoltre essi
contribuiscono, nell’ambito del Consiglio della Scuola, all’elaborazione del piano formativo
didattico, e seguono, in qualità di Relatore, i medici in formazione nell’elaborazione delle
tesi di specializzazione.
5. I Docenti, attraverso le Commissioni di verifica, esprimono una valutazione periodica e
programmata della performance dei medici in formazione , secondo gli standard e strumenti
predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il livello di maturazione
professionale, il grado di autonomia, ed una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche
procedurali necessarie alla formazione dello specialista, con la collaborazione in ciò dei
tutors, ed in conformità agli obiettivi da raggiungere per ciascun anno del corso di
specializzazione , secondo criteri di gradualità e propedeuticità della formazione
specialistica.
6. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in
materia.
Art. 3.3 – Medici in Formazione Specialistica - Vedi TITOLO II
Art. 4 – Commissioni di esame
1. La Commissione per l’esame di ammissione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 6 Marzo
2006, è nominata con decreto rettorale e costituita dal direttore della scuola e da
quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola
2. La Commissione giudicatrice per gli esami di profitto annuale è costituita dai soli
docenti-tutori titolari delle attività formative che prevedono esame finale, secondo
quanto stabilito dal Consiglio di Scuola.
3. La Commissione giudicatrice dell’esame finale è costituita di norma da cinque
Professori e Ricercatori di ruolo della Scuola designati dal Consiglio di Scuola.
TITOLO II –AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI
DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA
Art. 5 - Ammissione
1. L’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla
normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di
Specializzazione medico-chirurgiche.
2. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di
concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole
scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla
corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera
durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti
pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero
complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole
di Specializzazione.
4. L’ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti
avviene nel rispetto del seguente ordine:
a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone
giuridiche private.
5. L’ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento
della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.
6. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto
dallo statuto/regolamento didattico.
Art. 6 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario
nazionale
1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite
nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall’art. 35, comma 4,
del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione
medico-chirurgiche.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è
assegnato ad un’ unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un’attività
corrispondente alla specializzazione prescelta.
3. Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell’inizio delle attività, verificare che
sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che il medico in formazione
specialistica possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall’ordinamento della
Scuola.
4. Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal
Consiglio della Scuola.
5. Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto medico in formazione
specialistica deve aver comunque svolto un’attività formativa corrispondente a quella
prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente,
per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.
Art. 7 - Tasse
1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi
secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
L’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa
regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell’imposta di
bollo. Le tasse vengono trattenute in rate mensili dal trattamento economico spettante allo
specializzando a richiesta dello stesso.
Art. 8 - Frequenza
1. L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il
personale medico del SSN a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali, onnicomprensive delle
attività assistenziali e di didattica formale.
2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si
articola, di norma, su sei giorni su sette.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire
un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.
Art. 9 - Modalità di rilevazione delle presenze
1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell’orario (per esempio tesserino elettronico o
foglio firme mensile validato in calce dal Direttore di Scuola).
2. L’accertamento dell’orario spetta al Responsabile dell’Unità Operativa in cui il medico in
formazione specialistica opera.
3. Il Direttore della Scuola acquisisce l’attestato di regolare frequenza del medico in
formazione specialistica da parte del Responsabile dell’Unità Operativa.
Art. 10 - Assenze per malattia
1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione
quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione
specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare,
entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato
medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato
da altra persona a ciò delegata.
3. La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato
medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
4. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi
di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione
specialistica compresi i giorni non lavorativi.
Art. 11 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità
1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare
immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile
della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure
di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi
consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi,
non determinano sospensione della formazione.
3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio
dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di
radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve
essere presentata alla Direzione della Scuola e all’ufficio dell’amministrazione centrale
dell’Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione
stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto.
4. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di
gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all’ufficio
dell’amministrazione centrale dell’Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le
certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà
durata di almeno cinque mesi.
5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del
congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della
sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all’ufficio
dell’amministrazione centrale dell’Università, con l’indicazione della data di ripresa della
formazione.
6. La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a
causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del
bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad
un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta
e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto
periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto.
In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il
compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.
Art. 12 - Assenze giustificate
1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di
assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del
contratto di formazione
specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla
Giunta di Direzione che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in
formazione. Tali attività didattiche,definite dalla Giunta di Direzione ed approvate dal
Direttore della Scuola saranno parte integrante del percorso formativo degli specializzandi e
pertanto saranno oggetto di certificazione ed eventualmente valutazione. I periodi per tali
attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il
medico in formazione può usufruire.
Art. 13 - Assenze ingiustificate
1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene
definita prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che
superi i quindici giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non
superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell’anno di
corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame
finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
Art. 14 - Recuperi dei periodi di sospensione
1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell’anno
di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è
comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso
previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L’ammissione all’anno di corso successivo, o all’esame di diploma, se il medico in
formazione specialistica è iscritto all’ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà
stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il
completamento della formazione.
4. Durante il recupero dei periodi di sospensione l’assenza giustificata è un’evenienza e non
un diritto.
Art. 15 - Mensa
1. Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende
Ospedaliere, ove esistenti, dove ha sede la Scuola e dove svolgono la propria attività
pratica secondo quanto previsto dai protocolli d’intesa Università-Regione/Province
Autonome, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.
Art. 16 – Camici e sandali
1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici pari a
quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere cui
fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto
da apposite convenzioni. Il servizio di lavaggio di camici, tutine e sandali di sala operatoria è
a carico dell’Azienda
Art. 17 - Idoneità fisica
1. Il medico in formazione specialistica, al momento dell’immatricolazione, o comunque
entro un anno dalla stessa data, sarà sottoposto a visita del Medico Competente, il quale
deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti l'idoneità fisica dello
specializzando. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non
appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
2. Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti
dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così
come previsto da apposite convenzioni.
Art. 18 - Trasferimento
1. Il trasferimento presso una Scuola di altra sede, acquisito il parere del Consiglio della
Scuola di partenza, è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università
interessate del Consiglio della Scuola ricevente, nulla osta della Segreteria amministrativa
ricevente e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell’inizio del
nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all’ufficio
dell’amministrazione centrale.
La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e
documentabile.
2. Il trasferimento in arrivo è possibile solo previo nulla osta della scuola ricevente e
comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell’amministrazione centrale
almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico.
3. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto
non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
4. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento
di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di
Specializzazione.
5. Nel caso di richiesta di trasferimento da una scuola di specializzazione di una Università
di un Paese dell’Unione Europea ad una scuola della stessa tipologia dell’Università degli
Studi di Palermo, il Consiglio della scuola di specializzazione, ai sensi del D.M. n. 270/2004,
dopo aver verificato il possesso dei requisiti curriculari, previa valutazione degli studi e
dell’attività pratica svolta, debitamente documentate da idonea certificazione, può,
nell’ambito della propria autonomia, procedere al riconoscimento totale o parziale del
percorso formativo già acquisito; il medico in
formazione è comunque tenuto preliminarmente a superare la prova concorsuale prevista
dalla normativa vigente e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nell’ambito
dei posti disponibili.
Art. 19 - Rinuncia
1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a
darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell’amministrazione
centrale dell’Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione
dell'attività.
TITOLO III – FORMAZIONE
Art. 20 - Formazione nella rete formativa
1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della
Scuola.
2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione
specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è
articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi
formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
3. Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità
Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può
essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.
Art. 21 - Formazione fuori rete formativa
1. Sono possibili periodi di formazione all’estero o in altre strutture nazionali al di fuori della
rete formativa, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della
Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell’intero corso degli
studi e almeno di tre mesi in Italia e sei mese all’estero. La copertura assicurativa è a carico
della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.
2. Sono altresì possibili periodi di stage per una durata non superiore a dodici mesi nell’arco
degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del
Consiglio della Scuola.
Art. 22 - Formazione e attività didattica formale
1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e
di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori
scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione
specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica
che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del
singolo medico in formazione.
3. Al medico in formazione specialistica non può essere conferito il titolo di medico
frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo la
condizione di medico frequentatore implicita nello status di specializzando.
Art. 23 - Formazione e attività assistenziale
1. L’attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata
del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo,
ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte
dal personale strutturato.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono
attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale
e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.
3. Di fatto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera
nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente
legata ai passaggi di anno. A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in
cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:
· vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e
competenze da acquisire);
· vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per
il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli
standard minimi);
· vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che
quanto pianificato è stato eseguito;
· venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV –
Valutazione.
4. L’eventuale attività di Guardia pomeridiana, notturna e festiva dovrà essere svolta
prioritariamente presso la propria UU.OO. e/o in UU.OO. afferenti al Tronco Comune
esclusivamente in regime di tutorato da parte del medico strutturato titolare del turno, solo
se previsto da ogni singola Direzione di Scuola.
5. La Scuola predispone un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e
puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del
tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello specializzando
attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il responsabile
della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal
Direttore della Scuola.
6. I criteri per la valutazione dello specializzando sono :
· Competenze tecniche
· Rispetto degli standard
· Tempestività nell’esecuzione delle prestazioni
· Capacità dello specializzando di individuare (poi decidere)
· Appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.
Da questi scaturisce un giudizio complessivo sintetico espresso dal docente tutore
assegnatario della singola attività formativa.
7. La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito
assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell’ambito della singola Scuola,
degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il
medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare
riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.
8. In relazione a tali livelli la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione
specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle
direttive impartite dal tutor, è distinta in:
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue
la prestazione e ne affida parte all’allievo;
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA: la prestazione, su indicazione del medico
strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia
presente accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e
vigilarne l’operato.
Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
svolte dal medico in formazione specialistica nell’ambito della propria attività di
collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato
controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in
formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: Fermo restando che il personale medico
strutturato deve sempre essere presente per la consultazione e l’eventuale tempestivo
intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest’ultimo svolge attività
autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito
dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
9. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del
medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall’anno
di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di
tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la
valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.
10. Tale “idoneità” del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una
verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità
assistenziali autonome.
11. Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica
deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in
oggetto della specializzazione che deve essere presente nella struttura ; ciò come
doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per
l’apprendimento.
12. I turni di guardia, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per
mese.
13. Dopo il turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di
riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
14. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve
risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).
Art. 24 -Tutor e altre figure di riferimento
1. Il tutor è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione,
che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative
assistenziali dove ruotano gli specializzandi al quale è affidata la responsabilità finale della
cura dei pazienti.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la
conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di
adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
4. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e
varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
5. Sono compiti principali del tutor:
· cooperare con il Direttore dell’Unità Operativa nella realizzazione dei compiti
formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
· essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici,
svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
· concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
· coordinare i supervisori, dove previsti.
6. I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.
7. Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento, afferenti alla
Rete Formativa della Scuola, quale il responsabile di sede.
Il responsabile di sede è di norma un Dirigente apicale dell’area specifica della scuola
nell’ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento
delle attività dei tutor.
8. Le nomine dei tutori e dei responsabili di sede vengono comunicate dal Consiglio della
Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell’ambito della
formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed
organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di
articolazione dello stesso.
9. I tutor e i responsabili di sede possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio
della Scuola ma non hanno diritto di voto.
Art. 25 - Registrazione delle attività formative
1.I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto
personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia
degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura
presso cui il medico ha svolto la sua formazione. Inoltre devono essere riportate le attività
formative teoriche con indicazione del tipo, della data di svolgimento e del giudizio sintetico
con firma del Docente.
2. Un componente della Giunta di Direzione, al termine di ogni anno di corso, verifica la
compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano
individuale di formazione definito all’inizio dell’anno accademico e controfirma il libretto.
3. Il libretto può essere redatto anche su supporti informatizzati.
TITOLO IV – VALUTAZIONE
Art. 26 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo
1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno
una volta all’anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle
conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia
raggiunti.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti ( docenti-tutori per le
cui attività è previsto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione esame finale nel corso
dell’anno), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
3. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi
essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica
che, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del presente Regolamento, si fa garante del processo di
valutazione e sulla base di esso dell’attribuzione al medico in formazione specialistica dei
livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione
specialistica il passaggio all’anno successivo o l’ammissione alla prova finale.
4. Il mancato superamento dell’esame di profitto annuale comporta l’esclusione dalla
Scuola, senza possibilità di ripetizione dell’anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell’art. 37,
comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel
caso di “mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola
scuola di specializzazione”.
5. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle
attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell’amministrazione centrale
dell’Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando. Inoltre la Scuola
dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell’Unità
Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità
attribuita.
Art. 27 - Esame di diploma
1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell’ultimo
anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un
mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie
di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni
dell’attività formativa.
2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una
sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all’esame finale il medico in formazione specialistica si considera
giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa
presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame
finale.
5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei
risultati delle valutazioni periodiche degli anni pregressi, dell’interesse, originalità e
completezza dei contenuti della tesi. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione
possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della
Scuola.
6. Le commissioni sono nominate dal Rettore o, su sua delega, dai Direttori delle Scuole e
sono composte da non meno di cinque docenti universitari facenti parte dei Consigli delle
Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla
discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il
presidente della commissione è il direttore della scuola.
7. Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario
conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può
essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in
rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
8. Il giudizio della Commissione per dare corso alla decisione di voto avviene a porte chiuse
ed è insindacabile.
9. Lo svolgimento dell’esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l’atto della
proclamazione del risultato finale.
Art. 28 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento
professionalizzante
1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica
frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del
medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
2. Sarà responsabilità dell’Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e
modalità di valutazione periodica dell’attività delle Scuole.
TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ
Art. 29 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale
1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e
festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre
2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve
interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività
deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola.
Art. 30 - Attività intramoenia
Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle
leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell’azienda sanitaria dove lo
specializzando effettua l’attività.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 - Norma transitoria
1.Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole alla data di entrata in vigore del
presente regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio
del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza,
fermo restando l’applicazione dei punti riguardanti la frequenza e la rendicontazione del
monte ore.
2. Per le Scuole di Specializzazione istituite ed attivate in collaborazione con altre Facoltà di
Medicina e Chirurgia (Scuole Federate e Aggregate), si rimanda alla stipula di apposita
convenzione (D.M. 01-08-2005 art. 3 comma 5) o ad ulteriori disposizioni in merito.
Art. 32 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in
materia.