Regolamento di Ateneo in materia di brevetti, recepita la legge 102 del 2023
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Sono state approvate le modifiche al "Regolamento di Ateneo in materia di brevetti" per recepire i cambiamenti apportati dalla legge 102 del 24 luglio 2023.
In particolare, l'articolo 3 della legge 102 del 2023 sostituisce l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo n.30 del 10 febbraio 2005 inerente alle "invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS", il quale regolamenta la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca. A differenza di quanto previsto precedentemente dal regolamento di Ateneo in materia di brevetti, la legge 102 del 24 luglio 2023 stabilisce che:
- quando l'invenzione industriale si realizza nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore;
- se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione;
- l'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui tale comunicazione, non potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto.