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Normative Tirocini Curriculari

9-gen-2014

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Il tirocinio è un periodo di formazione presso un'azienda o un ente che permette di creare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, offrendo allo studente un'esperienza diretta del mondo del lavoro.

I tirocini curriculari:

  • sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, master e dottorato di ricerca;
  • sono inclusi nei piani di studio e si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari. Sono pertanto curriculari anche i tirocini finalizzati allo svolgimento della tesi di laurea;
  • sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli Atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (D. I. 25 marzo 1998, n° 142).

La durata massima del tirocinio, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili.

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile al tirocinante.

 

La gestione amministrativa è di competenza delle Facoltà dell'Ateneo di afferenza dei corsi di studio cui i tirocinanti sono iscritti: per i relativi contatti  clicca qui.

 

Normativa

Recenti interventi normativi, sia a livello regionale che nazionale, hanno distinto la disciplina riferita ai tirocini non curriculari (Extracurriculari) da quella dei tirocini curriculari. I tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare sono regolamentati dal D.I. 25 marzo 1998 n.142.