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Modifica del Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream

12-mar-2026

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Approvate le modifiche agli artt. 2, comma 1, e 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream.

Con D.R. n. 11835 del 29 ottobre 2025 è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream, entrato in vigore l'1novembre 2025 presso l’Università degli Studi di Palermo.

Nel corso della seduta del Senato Accademico del 27 gennaio 2026 è stata presentata un’interrogazione volta a segnalare una criticità relativa all’art. 2, comma 1, del Regolamento, nella parte in cui prevede che il finanziamento delle borse debba provenire da progetti di ricerca “in corso” o da specifici accordi o convenzioni di ricerca “in corso”. Tale formulazione, di fatto, esclude la possibilità di utilizzare fondi margine o somme già nella disponibilità del docente, consentendo l’attivazione delle borse esclusivamente nell’ambito di progetti e convenzioni formalmente attivi.

Nel dibattito è emersa la volontà di modificare il testo eliminando la locuzione “in corso”, sia con riferimento ai progetti di ricerca sia agli accordi e alle convenzioni, così da ampliare le modalità di finanziamento e consentire l’utilizzo di fondi nella disponibilità dei docenti, nel rispetto della normativa vigente.

È stata inoltre proposta una modifica all’art. 7, comma 1, relativo alla Commissione giudicatrice, al fine di garantire un’equa composizione di genere, in coerenza con quanto previsto dall’azione 3.1 del Gender Equality Plan (GEP) 2022-2024 dell’Ateneo. La modifica consiste nell’inserimento, nel testo dell’articolo, dell’obbligo di assicurare un’adeguata parità di genere nella composizione della Commissione nominata con Decreto Rettorale.

A seguito delle modifiche, gli artt. 2, comma, e 7, comma 1, risultano riformulati nel seguente modo:

Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream 

Modifica

 

Art. 2 Finanziamento delle borse

1. Il finanziamento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento deve provenire da finanziamenti messi a disposizione da uno o più soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali nell’ambito di progetti di ricerca in corso ovvero sulla base di specifici accordi o convenzioni di ricerca in corso, e senza oneri finanziari per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. L’importo stanziato per l’attivazione della borsa di studio dovrà essere onnicomprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 Finanziamento delle borse

1. Il finanziamento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento deve provenire da finanziamenti messi a disposizione da uno o più soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali nell’ambito di progetti di ricerca ovvero sulla base di specifici accordi o convenzioni di ricerca, e senza oneri finanziari per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. L’importo stanziato per l’attivazione della borsa di studio dovrà essere onnicomprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art.7 Commissione giudicatrice

1. I concorrenti saranno giudicati da un’apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del bando di concorso, composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca o della convenzione che finanzia la borsa di studio o dal Referente scientifico della borsa, con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti.

Art.7 Commissione giudicatrice

1. I concorrenti saranno giudicati da un’apposita Commissione, all’interno della quale dovrà essere garantita un’adeguata parità di genere, nominata con Decreto Rettorale, dopo la scadenza del bando di concorso, e composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca o della convenzione che finanzia la borsa di studio o dal Referente scientifico della borsa, con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti.