ISCRIZIONE IN MODALITA' PART-TIME
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 18.06.2013, e limitatamente ai Corsi di Studio dell’ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all’atto dell’iscrizione ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line, il numero di CFU acquisiti entro il 30 ottobre di ciascun anno accademico, relativi al superamento di esami (corrispondenti ad insegnamenti ed escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed includendo i CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell’ambito del programma Erasmus o di Convenzioni) .
Gli studenti, in corso, iscritti al primo anno di un Corso di Studio che non riescano ad acquisire, entro il 30 ottobre , almeno 12 CFU hanno l’obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale (part-time) ed acquistare un numero di CFU compreso tra 30 e 40.
Gli studenti, in corso, iscritti ad anni successivi al primo che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre, almeno 18 CFU hanno l’obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale (part-time) ed acquistare un numero di CFU compreso tra 30 e 40.
Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.
Gli studenti fuori corso non possono iscriversi in modalità a tempo parziale.