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Approvate alcune modifiche di Statuto

21-mag-2025

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Il processo di modifica dello Statuto è stato avviato dal Rettore, che ha trasmesso una nota indirizzata ai Direttori di Dipartimento e al Presidente della Scuola di Medicina per proporre alcune modifiche minime e mirate, definite come semplici “ritocchi”, utili a superare criticità riscontrate nella pratica gestionale e a migliorare il funzionamento degli organi accademici. La modifica ritenuta più urgente riguarda la durata del mandato del Direttore Generale.

1. Durata del mandato del Direttore Generale

Lo Statuto prevede un mandato triennale, rinnovabile, mentre la Legge 240/2010 consente una durata non superiore a quattro anniSi è proposto quindi di adeguare lo Statuto alla normativa nazionale per consentire maggiore flessibilità contrattuale, anche in termini di allineamento con le scadenze di bilancio. Sarà quindi il CdA a definire di volta in volta la durata del contratto del DG, sulla base delle specifiche valutazioni che si riterranno opportune.

2. Modifica dell’art. 10 – Eleggibilità a cariche

Attualmente il comma 2 dell’art. 10 specifica che le cariche sono riservate ai docenti a tempo pieno, ma poi elenca una lunga lista di cariche incompatibili con il regime a tempo definito, che non si comprende con chiarezza se vada considerata esaustiva o meno. Si è proposto quindi di semplificare la norma cancellando il secondo capoverso, ritenuto ridondante e fonte di ambiguità interpretative.

3. Art. 22 – Nucleo di Valutazione

Si è proposto l’inserimento della clausola per cui i membri interni non possono appartenere ad altri organi, tranne iConsigli di Dipartimento e di Corso di Studio, per garantire terzietà dell’organo.

4. Art. 23 – Consiglio degli Studenti

Si è proposto di modificare la composizione del Consiglio, attualmente composto da 10 membri (2 per ciascuna delle 5 macroaree) con 3 rappresentanti per la Macroarea 4 (aree 10 e 11) e 2 per ciascuna delle altre, portando il totale a 11 membri, per superare l’attuale numero pari che ha causato problemi deliberativi.

5. Art. 33 – Consiglio della Scuola di Medicina

Si è proposto che la rappresentanza sia costituita prioritariamente dai Coordinatori di Corso, e, solo in loro assenza, da membri delle Giunte.

6. Art. 21 – Revisori dei Conti

Si è proposto di introdurre la possibilità di rinnovo del mandato dei componenti, oggi esclusa.

7. Art. 24 – Collegio di Disciplina

Si è proposto di ridurre da 5 a 1 anno l’anzianità richiesta per farne parte e che il Coordinatore sia eletto tra i componenti ordinari, superando la regola della designazione automatica del decano.



Acquisitii i pareri dei Dipartimenti, si sono approvate dal Senato Accademico, con il parere favorevole del CdA, le seguenti modifiche 

Art. 10 – Eleggibilità

  • Cancellazione del secondo capoverso del comma 2 contenente l’elenco delle cariche incompatibili con il regime a tempo definito.

Art. 20 – Direttore Generale

  • Modifica del contratto da:

“di durata pari a tre anni, rinnovabile”
a:
“di durata di durata minima pari ad un anno e non superiore a quattro anni, rinnovabile per un periodo non superiore a quattro anni


Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

  • Nuova formulazione del testo:

“Il mandato dura fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.”


Art. 22 – Nucleo di Valutazione

  • Aggiunta del seguente capoverso:

Per i componenti interni del Nucleo di Valutazione di Ateneo valgono le stesse limitazioni previste dal comma 8 dell’art. 10 per i componenti del Senato e del Consiglio di Amministrazione. L'appartenenza al Nucleo di Valutazione è comunque incompatibile con attività di direzione e/o di coordinamento di un qualsiasi organo statutario le cui attività siano sottoposte al controllo, al monitoraggio e alla valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo


Art. 23 – Consiglio degli Studenti

  • Modifica del comma 6:

da: “due rappresentanti degli studenti della macroarea IV”
a: “
Il Consiglio degli studenti è composto da due rappresentanti degli studenti per ciascuna delle macroaree, di cui all'art. 15 comma 3, eletti dagli studenti iscritti nei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di cui alle predette macroaree. Per la macroarea che presenta maggiore numerosità studentesca, il numero di rappresentanti è pari a tre


Art. 24 – Collegio di Disciplina

  • Anzianità ridotta da 5 a 1 anno per l’eleggibilità dei membri;
  • Il Coordinatore non è più il decano ma si prevede che l'organo sia “presieduto da un professore ordinario, eletto dai componenti dell’organo”.

Art. 33 – Consiglio della Scuola

  • La composizione del Consiglio viene modificata prevedendo che ne faccia parte:

una rappresentanza non superiore al 10% del totale dei docenti che compongono i Consigli di Dipartimento che concorrono a costituire la Scuola. Il limite della rappresentanza del 10% si intende complessivo per la totalità della Struttura di raccordo a cui i Dipartimenti concorrono. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3bis, tale rappresentanza è costituita prioritariamente dai Coordinatori dei Corsi di studio di cui all’art. 36, comma 2, sui quali la Scuola esercita l’attività di cui all’art. 32, comma 2, dello Statuto. I Coordinatori, a prescindere dalla loro afferenza dipartimentale come docenti, ne fanno tutti parte di diritto nel caso in cui essi siano in numero minore o uguale al numero disponibile pari alla rappresentanza di cui sopra. Il regolamento di ciascuna Scuola deve prevedere:

i) nel caso in cui il numero dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola sia maggiore di quello disponibile sopra definito, la modalità di individuazione di quelli i cui Coordinatori entreranno a far parte del Consiglio della Scuola;

ii) nel caso in cui il numero dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola sia minore di quello disponibile sopra definito, la modalità di attribuzione ai Dipartimenti delle posizioni ancora disponibili nel Consiglio della Scuola. In questo secondo caso ogni Consiglio di Dipartimento eleggerà, tra i componenti della Giunta, un numero di docenti pari ai posti attribuiti al Dipartimento medesimo sulla base del suddetto regolamento 

Il testo dello Statuto modificato verrà adesso trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per il prescritto parere, che dovrà essere reso entro 60 giorni. Lo Statuto potrà quindi essere promulgato, per entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.