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FEDERICO RUSSO

IL RENDICONTO CONDOMINIALE AI SENSI DELL’ART. 1130 BIS C.C. E LE CONSEGUENZE DELLA SUA APPROVAZIONE O MANCATA APPROVAZIONE

Abstract

La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha meglio definito, rispetto alla precedente formulazione, l’oggetto e il contenuto del rendiconto condominiale. Dall’approvazione del rendiconto possono discendere effetti diretti nei rapporti tra condominio e amministratore e indiretti in quelli tra condomini e condominio. Tali effetti hanno una diversa origine e sono sottoposti ad un differente regime. In particolare il condomino, per sottrarsi ad obblighi nei confronti del condominio dipendenti dall’approvazione del rendiconto, sarà tenuto ad impugnare la relativa delibera. Di contro l’approvazione del rendiconto non impedirà al condominio o ai singoli condomini di agire contro l’amministratore per il caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.