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FEDERICO RUSSO

Vecchi e nuovi problemi in tema di intervento dei creditori nell’esecuzione (note a margine di Cass. S.U. n. 61 del 7 gennaio 2014)

Abstract

Nel contributo in oggetto l'autore, muovendo dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 61 del 7 gennaio 2014, coglie l'occasione per riesaminare le vecchie e nuove problematiche sottese all’intervento dei creditori nel processo esecutivo. Il primo tema affrontato è quello della par condicio creditorum, che viene esaminata nella sua storia evolutiva dal Code Napoleon, al suo periodo di massima estensione, dato dal codice del 1940, fino al suo ridimensionamento a seguito delle riforme del 2005. Esamina quindi la possibilità del possibile superamento quoad effectum della distinzione tra intervento di creditori con titolo e senza titolo, alla luce delle evoluzioni della giurisprudenza, nel 1978, 2009 e, infine, nel 2014. E ciò con particolare riferimento a quei creditori sine titulo il cui credito non sia stato contestato dal debitore escusso e che concorrano, così, alla distribuzione. Nell'ultimo paragrafo viene esaminata la possibilità per gli altri creditori di opporsi all'intervento del creditore sine titulo all'udienza ex art. 499 c.p.c. (utendo iuribus, in via surrogatoria in caso di inerzia del debitore), ovvero in sede di distribuzione, ex art. 512 c.p.c. Conclude che il solo soggetto pregiudicato dalla mancata contestazione del credito ex art. 499 c.p.c. sia proprio il debitore. Si osserva infine che lo sforzo ravvisabile nella legislazione degli ultimi dieci anni, di ridurre gli incidenti di cognizione nel processo esecutivo non potrà mai essere raggiunto, a meno di non eliminare in radice: a) la sussistenza nel nostro ordinamento di titolo esecutivi stragiudiziali, di origine negoziale; - lo stesso principio della par condicio creditorum, e le conseguenti possibilità di intervento nell’esecuzione. Si conclude, però, che una simile rivoluzione provocherebbe benefici solo apparenti, dal momento che determinerebbe 'aumento dei pignoramenti autonomi dei singoli creditori e dei processi di cognizione dirette a formare titoli esecutivi giudiziali