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FEDERICO RUSSO

La rilevabilità d’ufficio delle nullità nel sistema delle eccezioni secondo le Sezioni Unite (note in margine a Cass. sez, un. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014)

Abstract

Quello del rilievo officioso delle nullità è uno dei temi più contrastati e discussi dibattito dottrinario e giurisprudenziale degli ultimi anni. A distanza di due anni dalla precedente sentenza 14828/2012, le Sezioni Unite tornano nuovamente sulla questione con le due decisioni "gemelle" n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014. Intento del Giudice di legittimità è dettare una sorta di prontuario destinato ai giudici di merito, sul come comportarsi in presenza di una possibile nullità negoziale, non rilevata dalle parti. I punti essenziali del percorso logico-argomentativo (applicati, poi, a tutte le fattispecie possibili: dalle nullità di protezione, al rilievo della nullità in qualunque azione di adempimento o di impugnativa negoziale, etc.) sono: 1) rilievo officioso della possibile nullità; 2) sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione; 3) rimessione in termini delle parti per le domande conseguenti al rilievo officioso; 4) eventuale dichiarazione di nullità solo dopo tale momento. Aspetto che, forse, rimane insoluto è quello dell'eventuale formazione del giudicato c.d. implicito sulla "non nullità" del contratto, ogniqualvolta il giudice abbia omesso ogni rilievo ed abbia pronunciato statuizioni che presuppongono, appunto, la validità del contratto (condanna all'adempimento, risoluzione, etc.), ovvero abbia emesso una pronuncia comunque incompatibile con la nullità (e.g. annullamento).