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ELISA CAVASINO

La tutela della salute nella giurisprudenza costituzionale del 2010

  • Autori: Cavasino, E
  • Anno di pubblicazione: 2010
  • Tipologia: Altro
  • Parole Chiave: Diritti fondamentali, costituzione italiana, tutela della salute, competenze legislative, legge statale, legge regionale
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/50800

Abstract

La giurisprudenza costituzionale del 2010 interviene con diverse pronunce sulla tutela della salute. Gran parte delle decisioni sono state emesse in giudizi di legittimità costituzionale delle leggi in via principale. Soltanto una minima parte è stata resa in giudizi in via incidentale. Come ormai da alcuni anni, la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute ha ad oggetto più direttamente le problematiche connesse al riparto di competenze normative fra Stato e Regioni e meno i temi della “struttura” del diritto alla salute; del “contenuto costituzionalmente protetto” di tale diritto; del rapporto fra funzione legislativa e definizione delle modalità di esercizio del diritto fondamentale, tutti profili che appaiono sullo sfondo del tema delle competenze normative di Stato e Regioni. La giurisprudenza della Corte offre quindi pochi spunti sotto il profilo della compatibilità, rispetto ai principi della prima parte della Costituzione, della disciplina adottata dal legislatore statale e dal legislatore regionale nell’esercizio della potestà normativa e moltissimi spunti nella definizione degli “oggetti” che ricadono nella “materia” di competenza concorrente “tutela della salute” – rispetto alla quale, com’è noto, anche alle regioni speciali si applica il titolo V, parte II della Costituzione, ex art. 10 l. cost. n. 3 del 2001. La giurisprudenza costituzionale del 2010 interviene in particolare sul tema dell’ampiezza delle competenze statali in tema di livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali (LEP). È da notare che, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, in alcune pronunce, sembra consolidarsi l’orientamento espresso con la Corte cost. n. 387 del 2007 per cui i LEP consistono esclusivamente in standards qualitativi e quantitativi delle stesse (Corte cost. n. 44 del 2010, rispetto alla spesa farmaceutica). Tale orientamento è probabilmente dovuto anche alla circostanza che in tali questioni, da un lato, l’incidenza dei principi fondamentali in materia di potestà concorrente era piuttosto penetrante e, dall’altro, che il giudizio in via principale di fatto non ha sinora consentito di censurare la legislazione statale in ragione dell’esigenza di assicurare “uguali” condizioni nell’esercizio del diritto fondamentale alla salute (artt. 2, 3 e 32 Cost., cfr. ad es. Corte cost. n. 40 del 2010 par. 4 in dir.). La circostanza che l’esercizio della competenza sui LEP debba essere “preordinato” ad assicurare piena effettività ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 Cost., però, potrebbe giustificare una lettura più estensiva di tale titolo competenziale, volta a comprendere anche aspetti della disciplina organizzativa e procedimentale nei LEP ove connessa all’accesso alle prestazioni che costituiscono “livelli essenziali” (ovviamente, sarebbe auspicabile che tali parametri venissero più frequentemente in rilievo in caso di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale). In altre decisioni in materia di livelli essenziali e tutela della salute sembra invece prevalere una lettura più estensiva dei LEP (Corte cost. n. 40 del 2010, che richiama, infatti Corte cost. n. 134 del 2006). La giurisprudenza costituzionale offre poi spunti di interesse rispetto al tema dell’interferenza con le competenze legislative regionali in materia di tutela della salute derivanti dall’esercizio della potestà normativa in materia di “coordinamento della finanza pubblica”. Rispetto a quest’ultimo aspetto, sebbene la Corte abbia tralaticiamente reiterato la propria giurisprudenza sulla impossibilità di utilizzare il principio di leale cooperazione come parametro di giudizio della legittimità dell’esercizio della funzione legislativa, ha giustificato importanti limiti alla spesa sanitaria regionale derivanti dalla previsione – con legge st