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CRISTIANO CELONE

Il diritto alla buona amministrazione tra ordinamento europeo ed italiano

Abstract

Il diritto alla buona amministrazione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, riconosciuto per la prima volta dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, diventata vincolante e con lo stesso valore giuridico dei Trattati europei in seguito all’entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona. È definito dalla disposizione succitata come il diritto di ogni individuo ad avere dalle amministrazioni pubbliche, in merito alle questioni che lo riguardano, un trattamento imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. La norma ha poi cura di indicare, secondo un elenco considerato non tassativo ma esemplificativo, altri diritti, di natura procedimentale e processuale, che costituiscono altrettante espressioni del diritto alla buona amministrazione, come il diritto: di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, di accedere al proprio fascicolo, di conoscere i motivi della decisione, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi dell’Unione e di ricevere da loro risposta in una delle lingue ufficiali dei Trattati, di essere risarcito per il danno ingiusto subito. Dopo aver messo in luce gli elementi di novità sottesi al riconoscimento, tra i diritti fondamentali della persona, di un diritto alla buona amministrazione della cosa pubblica ed il ruolo centrale da esso svolto nell’ambito dei rapporti tra potere pubblico e privato ed in particolare all’interno del procedimento amministrativo, si analizzeranno i suoi singoli corollari nel contesto dell’ordinamento europeo ed italiano, rilevandone, alla fine, l’ampia portata applicativa ma la scarsa effettività a causa della limitata giustiziabilità.