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U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna

Differenze fra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato (FOIA) e accesso documentale

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Cos'è l'accesso civico semplice

L'accesso civico semplice è un diritto introdotto dall'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L'accesso civico semplice consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati che aveva l'obbligo di pubblicare on-line e che non è stato possibile trovare sul sito web unipa.it


Cos'è l'accesso civico generalizzato (Foia)

L'accesso civico generalizzato è un diritto introdotto dall'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali esiste l'obbligo di pubblicazione. Lo scopo di questa forma di accesso, così come definito dal legislatore, è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utlizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Questa forma di accesso non è idonea ad acquisire documenti contenenti dati personali di altre persone.

 

Cos'è l'accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ateneo purchè il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta deve essere motivata al fine di consentire all'Ateneo di evincere il collegamento tra l'interesse del richiedente ed il documento amministrativo.

L'Ateneo decide entro 30 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.