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SALVATORE ZIINO

L’arbitrabilità delle azioni revocatorie e di inefficacia nella prospettiva del Codice della Crisi

Abstract

Tra i compiti del curatore vi è quello di ricostruire il patrimonio del debitore, al fine di garantire la par condicio creditorum. A questo scopo il curatore può proporre azioni dirette a far dichiarare la inefficacia degli atti compiuti dal debitore. Si tratta di azioni con presupposti ed effetti tra loro diversi; una azione è diretta a far dichiarare la inefficacia ex lege atti compiuti dal debitore; le altre sono lazione revocatoria ordinaria e l’azione revocatoria fallimentare. Per altro verso, il curatore potrebbe essere convenuto in azioni revocatorie dirette a fare dichiarare inefficaci atti di cui ha beneficiato il debitore prima del fallimento o la stessa curatela. In tutte queste ipotesi, occorre verificare la ammissibilità del ricorso all’arbitrato. Le superiori tematiche saranno esaminate anche alla luce delle disposizioni contenute nel Codice della crisi e dell’insolvenza.