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SALVATORE ZIINO

La Suprema Corte limita il privilegio processuale in favore del credito fondiario

Abstract

Lo scritto esamina una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ristretto la possibilità per i creditori fondiari di partecipare alla distribuzione del ricavato della espropriazione individuale proseguita ai sensi dell’art. 41, 2° comma, TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). L’A., dopo avere ripercorso la disciplina positiva che regola i rapporti tra credito fondiario e fallimento, espone alcune considerazioni critiche sulla decisione.