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SALVATORE ZIINO

L’ufficiale giudiziario non ha diritto al compenso a percentuale nel caso di pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 494, terzo comma, c.p.c.

Abstract

Lo scritto esamina la questione relativa agli importi che sono dovuti dal creditore all’ufficiale giudiziario nel caso in cui il pignoramento ha ad oggetto somme di denaro messe a disposizione dal debitore ai sensi dell’art. 494, terzo comma, c.p.c. Nello scritto viene escluso il diritto al compenso aggiuntivo, che ha come presupposto una concreta attività di ricerca dei beni del debitore.