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FRANCESCO PARISI

I rapporti fra i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Per la Cassazione l'art. 600 bis c.p. è «disposizione a più norme cumulative» e non già «norma a più fattispecie alternative».

Abstract

La sentenza in epigrafe si segnala all'attenzione perché afferma il principio secondo cui le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile, di cui all'art. 600 bis, 1° comma, nn. 1 e 2, c.p., non costituiscono unico delitto, bensì più reati fra di loro concorrenti, in quanto caratterizzati da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta e all'evento. Sulla questione esiste da tempo una certa diversità di vedute fra il prevalente orientamento giurisprudenziale e la dottrina. Il mero dato formale della intervenuta distinzione numerica nel testo della fattispecie non può essere da solo sufficiente a giustificare la moltiplicazione delle incriminazioni e del loro carico sanzionatorio, senza un'indagine più accurata sull'effettivo nucleo di disvalore degli illeciti penali in questione. In ogni caso, il problema sta più a monte. Esso consiste nel fatto che il legislatore, come già nell'ambito della disciplina penale della legge Merlin, persiste con l'anomala e irrazionale tecnica normativa di trattare con la stessa pena «un guazzabuglio eterogeneo di ipotesi»