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DANIELA MAZZAGRECO

In tema di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata

Abstract

L’art.12, comma 4 bis, del D.P.R.n.602/1973, stabilisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di “diretta impugnazione” nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato. La predeterminazione normativa dell’interesse ad agire solleva rilevanti profili di legittimità costituzionale, affrontati dalla Corte di Cassazione con soluzioni che non appaiono convincenti. Invero, nei casi in cui sia preclusa al contribuente l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata per carenza dell’interesse a ricorrere, il possibile ricorso al giudice tributario avverso gli atti dell’esecuzione forzata non costituisce affatto rimedio capace di assicurare sempre una tutela immediata ed effettiva. È da rilevare che l’art.12, comma 4 bis, del D.P.R.n.602/1973, deroga al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette l’impugnazione facoltativa, introducendo una disciplina che compromette ulteriormente l’impianto sistematico del processo. La norma, infatti, segna una significativa cesura rispetto al sistema delineato nel D.Lgs.n.546/1992, perché per la prima volta viene normativamente stabilito, in modo apertamente difforme rispetto alla regola generale contenuta nell’art.19, comma 3, che l’impugnazione anticipata di alcuni atti tipici non validamente notificati è possibile solo laddove ricorrano alcune particolari circostanze.